Ristorazione: i nuovi piatti non fanno il credito d’imposta ricerca e sviluppo

Se si ricorre a tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza
4 anni fa
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La promozione di nuovi prodotti o le modifiche a prodotti e procedimenti esistenti, non finalizzate alla risoluzione di un ostacolo di carattere scientifico e/o tecnologico non risolvibile sulla base delle conoscenze e capacità già a disposizione del settore, restano escluse dal credito d’imposta R&S. Da qui, non spetta il bonus per  le spese sostenute nel 2019 da una società, operante nel campo della ristorazione, per trasformare i processi di gestione della cucina passando da un metodo tradizionale a un metodo innovativo, attraverso la creazione di nuovi piatti.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 188 del 17 marzo. Sulla base di un parere fornito dal Ministero dello sviluppo economico.

 

Il credito d’imposta R&S: la normativa originaria

La risposta n° 188 del 17 marzo riguarda il credito d’imposta R&S. Art.3 del D.L. 145/2013. Credito d’imposta operativo fino al 31 dicembre 2019. L’operatività del bonus è stata stoppato con un anticipo di un anno. Dalla Legge n° 160/2020, Legge di bilancio 2020, che ha introdotto un nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo. Oggetto di modifica con l’ultima manovra 2021.

L’incentivo opera a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
In sintesi, l’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta:

  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019,
  • commisurato, per ciascuno dei periodi di imposta agevolati, all’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e i due precedenti).

L’aliquota dell’agevolazione è pari:

  • al 25 per cento per l’eccedenza riferibile alle quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e alle spese di acquisizione di “competenze tecniche e privative industriali” e
  • al 50 per cento per l’eccedenza riferibile ai costi per il “personale altamente qualificato” e per i contratti di ricerca extra-muros.

Il bonus è subordinato alla condizione che nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo rientranti tra quelle ammissibili di importo almeno pari a 30.000 euro.

 Entro il tetto massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Le attività agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attivita’ di ricerca e sviluppo:

  • lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita’ l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo);
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita’ esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo’ trattarsi anche di altre attivita’ destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita’ possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche’ non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita’ commerciali.

Le circolari n.

5/E del 16 marzo 2016, n. 13/E del 27 aprile 2017, n. 10/E del 16 maggio 2018 e n. 8/E del 10 aprile 2019 inoltre, hanno fornito chiarimenti in merito al credito di imposta in parola.

La risposta n° 188 del 17 marzo: il bonus R&S per la ristorazione

Una società nell’ambito della ristorazione ha avviato cinque progetti separati finalizzati alla creazione di nuovi piatti. Da qui è stato chiesto all’Agenza delle entrate se potesse essere legittimamente chiesto il bonus R&S.

Nello specifico, l’istante ha chiesto:

  1. se le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi piatti possano usufruire dell’agevolazione del credito d’imposta R&S rientrando in una delle fattispecie delle attività s definite come “sviluppo sperimentale”;
  2. nel caso in cui le predette attività siano ammissibili, se tutti i costi relativi alle fasi di sviluppo (ricerca della materia prima e tecnologia della cucina) dei progetti R&S svolte dai dipendenti della Società rientrino tra i costi ammissibili;
  3. se per la determinazione del costo orario di ciascun dipendente debbano essere utilizzate al denominatore  le ore effettivamente lavorate dai dipendenti attualmente calcolate con le ore mediamente lavorabili nell’anno).

Il parere dell’Agenzia delle entrate sentito il Ministero dello sviluppo economico: il bonus R&S per la ristorazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito il suo parere sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico.

L’individuazione della attività ammesse al credito d’imposta avviene sulla base delle definizioni di: ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale. Definizione riprese nel c.d Manuale Frascati.

Per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell’OCSE (Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014).

Da qui, il Ministero ha ribadito che le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte:

  1. nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa,
  2. per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico.

Con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.

Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano, anzitutto, per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano” – ha concluso che “… le attività svolte dalla società istante, pur essendo in generale finalizzate all’ampliamento e al rinnovo dell’offerta commerciale dell’impresa attraverso l’introduzione di nuovi piatti (nuove ricette) o all’adozione di nuove tecniche di lavorazione e conservazione degli ingredienti già ampiamente diffuse tra le imprese del settore, non evidenzino contenuti significativi ai fini della loro qualificazione come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

Difatti, sono escluse quelle attività che pur portando ad un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall’effettuazione di investimenti volti all’introduzione da parte della stessa di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza.

Quanto appena detto vale per tutti i settori economici, com adattamenti di nozioni e concetti legati alla peculiarità del settore stesso.

Conclusioni

Lo stesso Ministero ha segnalato la possibilità di ammissione al bonus soltanto per le attività assimilabili a quelle di design e ideazione estetica. Infatti “…la nuova disciplina del credito d’imposta, introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2019, dall’art. 1, commi 198 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio. Nel nuovo contesto normativo, infatti, l’ambito oggettivo delle fattispecie agevolabili non è più circoscritto alle sole attività di ricerca e sviluppo nell’accezione – originaria – ma è stata estesa, tra l’altro, anche alle attività di design e ideazione estetica, nell’ambito delle quali, tenendo presente il carattere di misura generale del credito d’imposta, potrebbero in linea di principio rientrare, pur sempre verificandosi il requisito della novità e della significatività (e della “non ripetitività”), alcune attività di carattere creativo svolte dalla società istante”.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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