Anche la società in accomandita semplice che concede in affitto la propria azienda può beneficare della rivalutazione gratuita dei beni di impresa. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 200 di ieri 23 marzo, avente ad oggetto la misura di favore prevista dal D.L. Liquidità.
Covid-19: la rivalutazione gratuita dei beni di impresa
L’art.6-bis del D.L. 23/2020 , decreto liquidità, prevede una misura di favore per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali.
Nello specifico, per tali soggetti è ammessa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il vantaggio è che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
La rivalutazione riguarda ai beni di impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.
La predetta rivalutazione «deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa».
Soggetti beneficiari
La norma si applica ai soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del DPR 917/86, TUIR: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.
Difatti, l’ambito soggettivo è ben definito dalla norma di riferimento.
La rivalutazione può avvenire anche in deroga ai vincoli giuridici disposti dall’articolo 2426 del codice civile e da altre disposizioni normative.
Come da relazione illustrativa che accompagna il decreto liquidità,
tali vincoli sono posti al fine di evitare che gli amministratori perseguano comportamenti opportunistici, volti ad accrescere o ridurre il patrimonio aziendale rispetto al valore che risulterebbe dall’applicazione di princìpi di valutazione convenzionalmente accettati, utilizzati per conferire omogeneità alle determinazioni quantitative d’azienda.
Sull’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 200 di ieri, 23 marzo.
La risposta n° 200 del 23 marzo
La risposta n° 200 di ieri prende spunto da apposta istanza di interpello presentata da un società che ha concesso in affitto la propria azienda.
La società ALFA ha evidenziato che:
- l’attività svolta è contraddistinta dal codice ATECO 55.1 – alberghi e strutture simili, come da visura camerale allegata all’istanza;
- ha concesso in affitto la propria azienda;
- è proprietaria dell`unico immobile strumentale dove viene svolta l’attività operativa.
Dal contratto di affitto di azienda emerge che «Le parti intendono derogare a quanto previsto dall’art. 2561 del C.C. riguardo all’obbligo di conservazione dei beni ammortizzabili e convengono che gli ammortamenti dei beni aziendali concessi in affitto continueranno ad essere fatti dall’affittante».
Da qui, la società ALFA intende effettuare la rivalutazione dell’immobile, ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 23 del 2020, «Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale».
Il parere dell’Agenzia delle entrate
La questione verta sull’ammissibilità della società nella platea dei soggetti ammessi alla rivalutazione gratuita dei beni di impresa.
Da qui, l’Agenzia ritiene che anche un soggetto costituito nella forma della società in accomandita semplice, quale è la società istante, rientri in astratto tra i potenziali beneficiari della rivalutazione in esame. Come da comma 7 dello stesso articolo 6-bis.
In base a tale comma e ai richiami normativi in esso contenuti, è disposta l’applicabilità delle norme sulla rivalutazione per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, agli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.
Inoltre, secondo l’Agenzia,
occorre fare riferimento alla ratio dell’articolo 6-bis in esame, il quale è espressamente finalizzato a «sostenere i settori alberghiero e termale», consentendo per i soggetti «operanti nei settori alberghiero e termale» il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell’imposta sostitutiva.
Tale finalità deve intendersi realizzata anche nell’ipotesi in esame, in cui la gestione dell’azienda alberghiera è concessa ad un soggetto terzo da parte della società titolare (l’istante) la quale, ritrae i propri ricavi unicamente dai canoni di affitto di cui sopra.