Si lavora per introdurre l’obbligo della fatturazione elettronica anche per i contribuenti che agiscono in regime forfetario di cui alla Legge di bilancio 2015 e successive modificazioni. Ad annunciarlo è stato il Direttore Generale delle Finanze del MEF (Ministero Economia e Finanze), Fabrizia Lapecorella, nel corso dell’audizione di qualche giorno fa.
“L’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica non ha generato particolari criticità e gli operatori economici sono riusciti ad adeguarsi rapidamente alla nuova modalità di fatturazione anche grazie agli strumenti gratuiti messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate”.
Queste le parole del direttore, chiedendo l’estensione dell’obbligo anche ai contribuenti forfetari, i quali, fino ad oggi, come noto ne sono esonerati.
Regime forfetario: le regole vigenti per la fatturazione elettronica
Il contribuente che agisce in regime forfetario, ricordiamo è soggetto ad una serie di semplificazioni ai fini IVA ed ai fini delle imposte sul reddito (liquida e versa un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP).
A fini IVA, chi opera in regime forfetario, non addebita l’IVA in fattura ai propri clienti e non detrae l’IVA sugli acquisti. Come anticipato egli è esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica. Quindi, può emettere ancora fattura in formato cartaceo.
La scelta della forma in cui emettere fattura è a sua discrezionalità e vale per ogni operazione (può, quindi, decidere di fatturare solo alcune operazioni in modalità digitale e altre in forma cartacea).
Tuttavia, laddove questi dovesse optare di fatturare tutte le operazioni mediante fattura elettronica, godrà di un regime premiale, in base al quale il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria è ridotto di un anno (quindi, a 4 anni anziché gli ordinari 5).
Si tenga, comunque, presente che l’obbligo di fatturazione elettronica sussiste, in ogni caso, per le operazioni fatte verso la Pubblica Amministrazione.
Le altre semplificazioni fiscali per il regime forfetario
Il contribuente in regime forfetario, è altresì esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e dall’obbligo di presentazione del Modello IVA. Inoltre:
- non è tenuto a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
- è esonerato dall’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità)
- non applica la ritenuta d’acconto che emette (a tal fine deve rilasciare apposita attestazione al committente per informarlo)
- non assume le vesti di sostituto d’imposta (tranne che verso i propri dipendenti)
- è obbligato alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, delle bollette doganali e a certificare i corrispettivi.
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