Con la Circolare del 1° aprile 2021, n. 52 l’INPS comunica le aliquote contributive applicate alle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e determinato.
La Circolare INPS enuclea le aliquote aggiornate riferite ai contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole e ai contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.
Per l’anno 2021 l’aliquota contributiva è fissata al 29,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Per quanto riguarda le aliquote INAIL, queste rimangono invariate per l’anno corrente.
Pensioni, Lavoro agricolo: le aliquote per l’anno 2021
L’INPS ha comunicato le aliquote contributive a cui si devono adeguare i datori di lavoro del settore agricolo per l’anno 2021.
L’aliquota contributiva del settore agricolo è fissata nella misura complessiva del 29,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
La Circolare n. 52 del 1° aprile 2021 stabilisce che per i datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti vengono incrementate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%.
L’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane fisso all’8,84%.
Pensioni, lavoro agricolo: le aliquote INAIL
Per il corrente anno 2021 le aliquote INAIL rimangono invariate. I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono pari a:
- 10,1250% per l’assistenza Infortuni sul Lavoro,
- 3,1185 per cento per l’Addizionale Infortuni sul Lavoro.
Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2021
Sono rimaste invariate per il corrente anno 2021 anche le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura.
L’aliquota applicata è al 100% per i territori non svantaggiati.
Per i territori particolarmente svantaggiati (ex montani) la misura dell’agevolazione è pari al 75% e l’aliquota applicata è pari al 25%.
Per i territori svantaggiati la misura dell’agevolazione è pari al 68% e l’aliquota applicata è pari al 32%.
Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile.