Digital tax: ok al ravvedimento operoso

L’omesso o insufficiente versamento della digital tax può formare oggetto di ravvedimento operoso
4 anni fa
3 minuti di lettura
remissione in bonis

Il 16 maggio 2021 scade il termine per il versamento della digital tax riferita all’anno d’imposta 2020. Entro il 30 giugno 2021 è necessario poi presentare all’Agenzia delle Entrate la relativa dichiarazione annuale.

La digital tax: chi deve pagarla

La digita tax (o web tax) è stata introdotta, dal periodo d’imposta 2020, con la legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50). Si tratta di un’imposta, pari al 3% dei ricavi derivati dalla fornitura di una serie di servizi, ossia:

  • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

La web tax deve essere versata dagli esercenti attività d’impresa localizzati (anche tramite rappresentante fiscale) in Italia e che nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:

  • realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000
  • percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.

Scadenza e versamento della web tax

Il versamento della digital tax è annuale.

Inizialmente la scadenza era fissata al 16 febbraio di ciascun anno con riferimento all’imposta relativa al periodo precedente. Per il periodo d’imposta 2020 la scadenza fu poi posticipata in virtù dell’emergenza Covid-19. Tuttavia, con il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) il legislatore ha fissato a regime la scadenza al 16 maggio.

Quindi, entro il 16 maggio 2021 si versa la digital tax relativa all’anno d’imposta 2020. Il versamento è fatto con Modello F24 utilizzando il codice tributo “2700” (Risoluzione n. 14/E del 2021).

Secondo quanto definito nella Circolare n. 3/E del 2021, laddove il soggetto non residente non disponga in Italia di conto corrente presso sportelli bancari o postali, e non può effettuare il versamento tramite Modello F24, può farlo con bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico:

  • il codice fiscale
  • il codice tributo
  • l’anno di riferimento.

Il ravvedimento della digital tax

Come anticipato, l’omesso o insufficiente versamento della digital tax può formare oggetto di ravvedimento operoso.

La sanzione piena applicabile è quella di cui art. 13 D. Lgs. n. 471 del 1997, ossia:

  • 1% per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% dopo i 90 giorni di ritardo.

Attualmente la normativa del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997), prevede, in caso di omesso/insufficiente versamento, l’applicazione delle seguenti sanzioni in misura ridotta:

  • 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%), se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dal termine ordinario di scadenza previsto
  • 1,5% (1/10 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto
  • 1,67 % (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto
  • 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione web tax riferita all’anno d’imposta 2021
  • 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione web tax riferita all’anno d’imposta 2022
  • 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione web tax riferita all’anno d’imposta 2022
  • 6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Caso pratico di ravvedimento digital tax

Una srl entro il 16 maggio 2021, doveva versare la digital tax riferita all’anno d’imposta 2020 per euro 1.000.

La società salta la scadenza e decide di ravvedersi il 15 luglio 2021. In tale caso la sanzione applicabile sarà quella dell’1,67%, quindi:

  • 1.000 x 1,67% = 16,70 euro

Il ravvedimento si perfezionerà solo versando l’imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo. I codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzione ed interessi sono:

  • 2701 – Interessi
  • 2702 – Sanzione

Si tenga, infine, presente che le menzionate sanzioni ridotte troveranno applicazione sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Colori regioni
Articolo precedente

Spostamenti tra regioni dal 26 aprile: autocertificazione, tessera sanitaria o pass

Contributo a fondo perduto: il credito d'imposta non si cede
Articolo seguente

Contributo a Fondo Perduto non spettante, la vicenda (forse ingiusta) di un’esercente costretto alla chiusura