Contributo a Fondo Perduto non spettante, la vicenda (forse ingiusta) di un’esercente costretto alla chiusura

Attività costretta alla chiusura, ma non può beneficiare del Contributo a Fondo Perduto. È rilevante il codice Ateco.
4 anni fa
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Contributo a fondo perduto: il credito d'imposta non si cede

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 262 del 19 aprile 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito ai requisiti per accedere al contributo a fondo perduto previsto dai decreti “ristori” e “ristori bis”. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Contributo a fondo perduto, il quesito del contribuente

L’Istante è una società che rappresenta di esercitare la propria attività all’interno di una palesata, senza possibilità di un accesso indipendente.
A seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del 25 ottobre 2020, la palestra in questione ha dovuto chiudere.

L’Interpellante, pertanto, non ha potuto continuare la sua attività dal giorno 26 ottobre 2020.
La Società, dunque, seppure in teoria avrebbe potuto proseguire la propria attività, non ha potuto esercitarla stante la particolare collocazione di detta unità locale, con la diretta conseguenza di non avere percepito alcun corrispettivo.
Ciò premesso, l’Istante chiede all’Agenzia delle entrate se sia possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Ristori bis”.

Esercente costretto alla chiusura, ma è rilevante il codice Ateco

La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito del contribuente è negativa.
I cosiddetti “decreto Ristori” e “decreto Ristori bis” hanno introdotto numerose misure di sostegno alla liquidità di famiglie e imprese.
Fra gli altri, “è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 dello stesso decreto.
Il codice dell’attività prevalente, così come dichiarato dall’interpellante, non rientra tra i codici ATECO individuati dalle disposizioni normative sopra richiamate.
Per tale motivo l’Agenzia delle entrate ritiene che l’istante non possa fruire del contributo previsto dal suddetto decreto, a prescindere dalla sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma.
L’attività di appartenenza dell’istante non è stata oggetto di specifica sospensione, diversamente da quanto avvenuto per quella di gestione di palestre.

 

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