Tax credit locazioni: il ravvedimento per l’utilizzo anticipato

È sanzionabile che ha utilizzato il tax credit locazioni prima dell’autorizzazione della Commissione UE
3 anni fa
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Tax credit locazioni: il ravvedimento per l’utilizzo anticipato

Il tax credit locazioni previsto dal decreto Rilancio era soggetto ad autorizzazione della Commissione Europea. Tale autorizzazione è arrivata con la decisione C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020.

Tuttavia, alcuni contribuenti hanno utilizzato il credito prima che arrivasse tale autorizzazione. Vediamo, dunque, come mettersi in regola in tal caso.

Tax credit locazioni: le modalità di utilizzo

Il decreto Rilancio (art. 28) ha istituito un credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo. La misura si inserisce tra quelle di sostegno alle attività economiche colpite duramente dall’emergenza Covid-19.

Il beneficio è stato poi prorogato da successivi decreti (vedi anche Dal CuraItalia al Ristori bis: bonus locazione a confronto).

Il credito d’imposta locazioni in esame può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo 6920Risoluzione n. 32/E del 2020) oppure essere ceduti a terzi soggetti.

Come anticipato, l’efficacia del tax credit locazioni di cui al decreto Rilancio era subordinata ad autorizzazione della Commissione Europea che è arrivata solo il 28 ottobre 2020.

Tax credit locazioni: l’utilizzo anticipato all’autorizzazione UE

Laddove il soggetto beneficiario abbia utilizzato il tax credit locazioni prima della citata autorizzazione, l’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2021, ha chiarito che si rende applicabile la sanzione del 30% di cui al comma 4 art. 13 D. Lgs. n. 471 del 1997, dove espressamente si legge che:

Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

Ad ogni modo è possibile ricorrere ravvedimento operoso. Dunque, il contribuente dovrà restituire l’importo maggiorato degli interessi (il codice tributo è sempre “6920”) e contestualmente versare la sanzione ridotta da ravvedimento (codice tributo 8911).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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