Contributo a fondo perduto decreto Sostegni: le indicazioni per i generi di monopolio

Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
4 anni fa
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Contributo a fondo perduto: il credito d'imposta non si cede

Il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni spetta anche ai gestori di rivendite di tabacchi e altri generi di monopolio. Esercizi pubblici in cui vengono venduti non solo generi di monopolio ma anche altri articoli quali possono essere riviste e quotidiani. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per individuare i ricavi i rivenditori di giornali, di libri e di periodici e per le  rivendite di tabacchi e beni di monopolio, ai deve riferimento alle indicazioni di cui di  all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

Ecco in chiaro come devono essere verificati i ricavi e il fatturato per le rivendite di generi di monopolio ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto.

Il contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni

L’art.1 del D.L. 41/2021, Decreto Sostegni,  disciplina il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Governo per aiutare imprese e lavoratori autonomi colpiti dalla grave crisi economica e sanitaria da covid-19. Accedono al contributo a fondo perduto anche i titolari di reddito agrario, anche se il reddito è tassato su base catastale.

Per accedere al contributo a fondo perduto è necessario rispettare precisi requisiti.

Il primo è quello di avere un monte/ricavi compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Non basta rispettare tale requisito.

Infatti, alternativamente, colui che intende presentare istanza di contributo a fondo perduto deve presentare uno tra i seguenti requisiti:

  1. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
  2. attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Dunque, con partita iva attiva dal 1° gennaio 2019, non è necessario verificare la perdita di fatturato.

Se c’è perdita di fatturato si applicano le seguenti percentuali per determinare il contributo effettivamente spettante:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  •  40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Il calcolo del fatturato

Ai fini del calcolo del fatturato da raffrontare per gli anni 2019 e 2020, è necessario seguire le indicazioni di seguiti riportate (guida Agenzia delle entrate):

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
  • nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020.

Detto ciò, problematica può essere l’individuazione dei ricavi e del fatturato per coloro che esercitano attività di vendita di generi di monopolio.

Si pensi ai gestori di rivendite di tabacchi e altri generi di monopolio.

Le rivendite di generi di monopolio: gli aspetti Iva

Ai fini Iva, le rivendite di generi di monopolio effettuano operazioni con differenti regole di registrazione e certificazione.

Da qui, le operazioni poste in essere possono dare luogo a operazioni:

  • imponibili;
  • non soggette;
  • esenti;
  • esclusi dall’I.V.A.

Le operazioni non soggette sono quelle tipici dei tabacchi e rientrano nell’ambito applicativo del c.d regime speciale Iva monofase.

Il riferimento è all’art.74 del DPR 633/72, in base al quale l’I.V.A. viene assolta direttamente alla fonte sulla base del prezzo praticato al pubblico. Tale meccanismo riguarda  anche i seguenti prodotti: sali e tabacchi, fiammiferi, gettoni e schede telefoniche, carte telefoniche prepagate, biglietti di trasporto pubblico urbano e documenti di parcheggio. Difatti, è il primo cedente ad assolvere l’Iva.

Ad esempio al comma 1 lettera a) dell’articolo citato, è disposto che per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, l’imposta è assolta dall’amministrazione stessa (cedente originario), sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

Rispetto alla cessione originaria, le successive cessione non sono operazioni rilevanti ai fini Iva.

Le rivendite di generi di monopolio: l’individuazione dei ricavi

Ai fini dell’individuazione dei ricavi da considerare per la verifica dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni, nella circolare n°15/e 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600.

L’applicazione delle disposizioni dell’articolo citato comporta che per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

Le rivendite di generi di monopolio: il fatturato

Oltre a rispettare un preciso monte ricavi/compensi, ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto è necessario verificare la perdita di fatturato.

Come devono essere trattati gli aggi ai fini della verifica del fatturato?

Ebbene, è necessario considerare anche l’importo degli aggi relativi alle operazioni non rilevanti ai fini iva effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e 2020.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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