Iva 10% sulle ristrutturazioni: se il bene è acquistato dal contribuente si applica l’aliquota ordinaria

L'aliquota agevolata non si applica alle manutenzioni straordinarie sull'acquisto dei beni effettuato direttamente dal committente
4 anni fa
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Iva 10% ristrutturazioni: beni significativi con trattamento ad hoc

Nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria si applica l’Iva agevolata del 10% alle prestazioni di servizi, sui beni si applica l’aliquota del 10% solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Per i c.d beni significativi, l’aliquota agevolata sia applica solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni significativi.

Non spetta alcuna agevolazione Iva sull’acquisto dei beni effettuato direttamente dal committente o quando i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.

Iva ristrutturazioni: l’iva agevolata 10% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio

Oltre a beneficiare della detrazione del 50%, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, tra i quali rientrano anche quelli di ristrutturazione, il contribuente può sfruttare anche un trattamento di iva agevolata. Infatti, in base alle disposizione di cui all’art.7 comma 1 lett.b), Legge n°488/1999, si applica l’Iva con aliquota al 10% alle prestazioni di servizi afferenti gli interventi di: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione. Realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Individuato ai fini iva, il trattamento previsto per le prestazioni di servizi, un discorso differenziato va fatto per i beni forniti nell’ambito del contratto di appalto, a seconda del tipo di intervento effettuato.

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, si applica l’Iva al 10%:

  • per le prestazioni di servizi (la manodopera)
  • l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia

In base a quanto precisato nella Guida dell’Agenzia delle entrate,

l’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Iva agevolata 10% in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Per i soli  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria entra in gioco il discorso dei c.d beni significativi.

Ad ogni modo, in riferimento ai citati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria:

  • sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative,
  • è prevista l’Iva ridotta al 10%.

Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Per i beni significativi vale quanto segue.

Con il D.M. 29 dicembre 1999, sono stati individuati i c.d beni significativi, in riferimento ai quali l’aliquota agevolata sia applica solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. Sono considerati beni significativi:  ascensori e montacarichi;  infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni,impianti di sicurezza. L’elenco è tassativo.

Consideriamo il seguente esempio. Ipotizziamo di avere un costo totale dei lavori pari a 12.000 euro; costo manodopera 5.000 euro; costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) per 7.000, In tale caso, il costo dei beni è superiore a quello della manodopera: l’Iva al 10% si applicherà  sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (12.000 – 7.000 = 5.000). Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota Iva nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione.

Il valore dei beni significativi

Nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 15/E del 2018, il Fisco ha chiarito la portata delle disposizioni di cui ai beni significativi.

In merito all’individuazione del valore dei beni significativi, va considerata l’autonomia funzionale delle parti staccate dei beni rispetto al manufatto principale.

Ciò comporta che laddove, rispetto al bene significativo, i componenti o le parti staccate hanno una propria autonomia funzionale, il valore degli stessi non deve essere ricompresi in quello del bene ma in quello della prestazione. Di conseguenza saranno assoggettati per intero ad Iva al 10%. Al contrario, concorrono al valore del bene significativo se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.

Gli acquisti effettuati direttamente dal committente e i beni significativi

Sempre nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non si applica  l’Iva agevolata al 10%:

  • per i materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale. Quest’ultima  fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo (Fonte guida Agenzia delle entrate).

In base a quanto detto finora, l’Iva agevolata non si applica agli acquisti effettuati direttamente dal committente o quando i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.

Dunque, se effettuiamo dei lavori di manutenzione straordinaria o ordinaria e provvediamo all’acquisto diretto dei beni da installare pagheremo l’aliquota Iva ordinaria.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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