Con una crisi economica che non tende ad arrestarsi e con la perdita di lavoro per molti italiani, capita spesso che in una famiglia non lavori nessuno dei due coniugi e nemmeno i figli. Oppure capita che nonostante si lavori, il reddito conseguito dai coniugi sia di livello basso.
Con una domanda arrivataci in redazione in questi giorni ci si chiede se, ad esempio, il padre può considerare fiscalmente a proprio carico la figlia nonostante questa sia coniugata e, quindi, viva sotto altro tetto con il marito ed i figli.
Facciamo chiarezza sull’argomento.
La detrazione per i figli a carico
Il legislatore prevede che per considerare un familiare fiscalmente a proprio carico è necessario che questi possieda, nell’anno d’imposta di riferimento, un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.
Nel rispetto dei citati limiti reddituali, un contribuente italiano può considerare fiscalmente a suo carico, anche se non conviventi con sé o anche se residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Per i figli, dunque, non è richiesta che questi convivano con il contribuente. Ne consegue che anche se la figlia o il figlio siano sposati e vivano altrove, il contribuente può considerarli a carico (e, quindi, godere delle relative detrazioni fiscali) sempreché siano rispettati i citati limiti reddituali.
La detrazione per altri familiari: serve la convivenza
Sempre nel rispetto dei citati limiti reddituali, è ammesso inoltre, considerare a carico anche i seguenti altri familiari:
- il tuo coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei tuoi figli
- i tuoi genitori (compresi quelli adottivi)
- i tuoi generi e le tue nuore
- tuo suocero e tua suocera
- i tuoi fratelli e le tue sorelle (anche unilaterali)
- i tuoi nonni e le tue nonne.
Tuttavia, in questi casi ai fini del beneficio è richiesto che il familiare conviva con il contribuente oppure che riceva da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
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