Il software dell’Agenzia delle entrate per la comunicazione della cessione del bonus ristrutturazione, superbonus, eco bonus ecc, non è stato ancora implementato per la cessione delle rate residue. Infatti, inserendo nel campo credito ceduto le rate residue il sistema va in blocco non permettendo di completare la procedura di cessione. Il motivo potrebbe essere legato al fatto che la cessione è ammessa a partire dalla spese 2020 in riferimento alle quali, entro lo scorso 15 aprile, poteva essere ceduta l’intera detrazione. Dunque, per tali spese, alla data del 15 aprile, non era ancora corretto parlare di rate residue.
Si auspica un intervento immediato da parte dell’Agenzia delle entrate per superare al più presto l’impasse creatasi.
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La cessione dei bonus lavori
L’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, decreto Rilancio, in favore dei beneficiari dei bonus lavori, ha introdotto la possibilità di optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura.
Nello specifico,in alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:
- per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
- per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di ulteriore cessione.
Le detrazioni cedibili: anche il bonus ristrutturazione è cedibile
Oltre che al superbonus 110%, la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda gli interventi, con spese 2020 e 2021, di:
- recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia ecc);
- riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus( sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi ecc);
- adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna(bonus facciate);
- installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%.
E’ dunque ammessa anche la cessione del bonus ristrutturazione.
L’opzione per la cessione può essere esercitata anche per le rate residue di detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile (circolare n. 24/2020).
Per cedere i bonus lavori diversi dal superbonus non è richiesta l’apposizione di alcun visto di conformità.
Ad esempio, nessun visto di conformità è necessario per cedere il bonus ristrutturazione.
Cessione bonus ristrutturazione: la cessione delle rate residue
In base a quanto detto finora, possono essere oggetto di cessione anche le rate residue. Dunque, per le spese 2020 e 2021 (per il superbonus anche per le spese 2022), è possibile indicare la prima rata di detrazione in dichiarazione dei redditi e poi successivamente cedere le rate rimanenti.
Perche si parla di rate?
Perchè le detrazioni spettano per quote annuali fino a concorrenza dell’Irpef dovuta dal contribuente anno per anno. La parte della quota annuale in eccesso è persa in quanto non può essere riportata negli anni successivi.
Detto ciò, vediamo un esempio pratico.
Un contribuente ha sostenuto una spesa per lavori di ristrutturazione nell’anno 2020 e sceglie inizialmente di fruire delle prime due rate di 10 di detrazione spettante. Indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, 2021 e 2022, rispettivamente afferenti il periodo d’imposta 2020 e 2021.
Peccato però che al momento il software attraverso il quale è possibile comunicare la cessione della detrazione (o lo sconto in fattura) va in blocco proprio sulle rate residue.
Cessione bonus ristrutturazione: rate residue in stan by
Nelle istruzioni che accompagnano la compilazione del modello di cessione delle detrazioni, è specificato che, in corrispondenza del quadro C,
il beneficiario deve indicare, inoltre, l’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) nell’apposito campo. Se il beneficiario effettua l’opzione per la cessione del credito con riferimento alle rate di detrazione residue non fruite (opzione esercitabile con riguardo alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021) deve indicare, in alternativa all’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto, l’ammontare del credito ceduto corrispondente alle rate residue non fruite e il numero di rate non fruite.
Infatti, inserendo nel “campo credito ceduto pari all’importo delle rate residue non fruite” le rate residue, il sistema va in panne. Non permettendo di completare la procedura di cessione. Il motivo potrebbe essere legato al fatto che la cessione è ammessa a partire dalla spese 2020, in riferimento alle quali, entro lo scorso 15 aprile, poteva essere ceduta l’intera detrazione. Dunque, per tali spese, alla data del 15 aprile, non era ancora corretto parlare di rate residue. Tuttavia, per coloro che non ha effettuato nei termini o lo ha fatto con errori e intendono monetizzare nell’immediato ciò non è possibile.
Si auspica un intervento immediato da parte dell’Agenzia delle entrate per superare al più presto l’impasse creatasi.