Anche se dopo aver presentato domanda di accesso al contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni, il richiedente dovesse cessare la partita IVA, questi non perderà il diritto a ricevere il contributo stesso.
Nessuna preclusione, infatti, in merito risulta espressa ne dalla normativa di riferimento (art. 1 decreto Sostegni) ne dall’Agenzia delle Entrate.
I requisiti per il contributo a fondo perduto decreto Sostegni
Il decreto Sostegni come noto ha previsto, a fronte dell’emergenza Covid-19, un nuovo contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi.
A differenza dei contributi a fondo perduto dei precedenti decreti, questi spetta indipendentemente dal codice ATECO dell’attività esercitata. Ad ogni modo ai fini del beneficio è richiesto il rispetto di un requisito principale e di almeno uno tra i requisiti secondari.
In dettaglio, è richiesto che il richiedente il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni non deve aver conseguito dalla propria attività commerciale, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro (requisito principale).
Inoltre, è richiesto il rispetto di almeno uno tra i seguenti due ulteriori requisiti secondari:
- importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Contributo a fondo perduto decreto Sostegni: ok a chi chiude partita IVA dopo la richiesta
Il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni è da richiedersi presentando telematicamente apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. La domanda può essere inviata nel periodo 30 marzo 2021 – 28 maggio 2021.
Per espressa previsione di legge sono esclusi dal contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni, i seguenti soggetti:
- enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir (vedi anche Contributo fondo perduto decreto Sostegni: quali enti sono esclusi?)
- intermediari finanziari e società di partecipazione
- coloro che hanno cessato l’attività prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni)
- soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 24 marzo 2021.
Per coloro che, invece, avendo partita IVA attiva prima del 23 marzo 2021 e che hanno presentato domanda, non si perde il diritto al contributo se dopo la richiesta dovessero cessare partita IVA.
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