Arriva il credito d’imposta attività teatrali e dello spettacolo: requisiti, importo e utilizzo

Si istituirebbe un credito d’imposta per attività teatrali e dello spettacolo duramente colpite dalla crisi economica da Covid-19
4 anni fa
1 minuto di lettura
Arriva il credito d’imposta attività teatrali e dello spettacolo: requisiti, importo e utilizzo

Con l’intento di dare un sostegno alle attività teatrali e dello spettacolo in genere, con un emendamento al decreto Sostegni (decreto-leggge n. 41 del 2021), la cui legge di conversione è ora passata al vaglio della Camera,, si intende istituire un credito di imposta in favore delle imprese che svolgono le predette attività.

Credito d’imposta attività teatrali e dello spettacolo: cos’è

Le attività teatrali e dello spettacolo, sono tra quelle maggiormente travolte dalla crisi economica conseguenziale ai provvedimenti restrittivi adottati, da ormai più di anno, dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Pertanto con l’intento di dare sostegno al settore ed al fine di favorirne la ripresa nella riapertura, con un emendamento al decreto Sostegni si vuole introdurre un credito d’imposta per le imprese del settore.

Il credito, se troverà conferma nella versione definitiva della legge di conversione del decreto Sostegni, sarà pari al 90% delle le spese sostenute, nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate e ciò anche se tali attività sono risultano svolte mediante l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo (rappresentazioni teatrali, concerti, balletti, ecc.).

Il credito d’imposta attività teatrali e dello spettacola spetterà, ad ogni modo, solo laddove l’impresa interessata abbia subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019.

Aspetti fiscali e modalità di utilizzo del credito d’imposta attività teatrali e dello spettacolo

In merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta attività teatrali e dello spettacolo, si prevedono due alternative, ossia:

  • in dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta di sostenimento della spesa (quindi, nel Modello Redditi 2021)
  • oppure in compensazione nel Modello F24.

In caso di utilizzo in compensazione non si applicheranno i limiti legislativamente previsti, vale a dire quello di:

  • 700.000 euro stabilito per i crediti di imposta e contributi (art. 34 della legge n.388 del 2000)
  • 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (comma 53; della legge n. 244 del 2007).

Il credito d’imposta in commento sarà altresì irrilevante ai fini fiscali in quanto non concorrerà a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Inoltre non rileverà nemmeno ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ad ogni modo sarà un provvedimento da adottare da parte dell’Agenzia delle Entrate a definire in dettaglio criteri e modalità di applicazione dell’agevolazione.

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Certificate per investire su Tesla con rendimento medio annualizzato del 10,32% annuo
Articolo precedente

Investire su Tesla ottenendo il 10,2% annuo garantito

Contributo a fondo perduto: il credito d'imposta non si cede
Articolo seguente

Contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis: esclusioni da rivedere