Superbonus 110% e acquisto di case antisismiche: rileva la categoria catastale a fine lavori

Gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del superbonus 110% per immobili che a fine lavori non rientrano nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
4 anni fa
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Superbonus 110%: proroga semplificata per condomini e IACP

Acquisto case antisismiche post demolizione e ricostruzione e superbonus 110%. Si è soffermata su tale aspetto l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 318 del 10 maggio. Il superbonus 110% spetta anche agli acquirenti di case antisimiche a condizione che le nuove unità immobiliari apparterranno a una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 e fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dal decreto “Rilancio”.

Superbonus 110% per l’acquisto di case antisismiche

Il superbonus del 110%, ex art.119 del D.L. Rilancio,. spetta anche per gli interventi antisismici generalmente ammessi al sismabonus.

Il riferimento è alla detrazione, ex art.16 commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 63/2013, riconosciuta per gli interventi:

  • per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati
    strutturalmente,
  • le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle
    zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
  • inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies).

Se tali interventi sono eseguiti nel periodo in cui vige il superbonus 110% anche i suddetti interventi beneficiano dell’aliquota del 110%.

L’acquisto di case antisismiche

L’aliquota del 110% si applica anche  anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche. Il riferimento è all’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici. Interventi effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies art.16 D.L. 63/2013).

Si deve trattare di  demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico: anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

La risposta n° 318 del 10 maggio

Proprio in tale ultimo contesto si inserisce la risposta n°318 del 10 maggio 2021.

La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguarda un’impresa di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali che nel 2019 ha acquistato due immobili, situati in zona sismica 3, attualmente censiti in categoria A/1. I precedenti proprietari avevano ottenuto un permesso di costruire per la costruzione di dodici alloggi. Il permesso di costruire è stato successivamente volturato in favore dell’impresa istante che aveva già provveduto al pagamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione.

Da qui, la società intende demolire e ricostruire gli edifici con variazione volumetrica rispetto all’esistente, per ridurne di due classi il rischio sismico e successivamente vendere gli immobili. Gli immobili  al termine dei lavori, verranno iscritti in Catasto “presumibilmente” in categoria A/2 o in ogni caso, in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9. L’istante, dunque, chiede se gli acquirenti delle nuove unità immobiliari possono beneficiare del Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus acquisti.

Si ricorda che sono esclusi dal superbonus 110% gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate richiama una FAQ  pubblicata nell’area tematica dedicata al “Superbonus 110%” del sito dell’Agenzia delle entrate.

In tale FAQ è stato chiarito che:

in linea con la prassi in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, sono ammessi al Superbonus – che non costituisce una “nuova” agevolazione – anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione.

Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Nel caso in esame, l’Agenzia rietine che: gli acquirenti delle case antisimiche possono fruire della detrazione Sismabonus di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013. A condizione che le nuove unità immobiliari apparterranno a una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9. Fermi restando tutti i requisiti previsti dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”.

Sismabonus o superbonus 110%

Nello specifico, i suddetti acquirenti beneficeranno dell’aliquota del 110% prevista per il superbonus. Questo perchè, nel periodo di vigenza del superbonus 110% gli interventi ammessi di norma al sismabonus (art.16 del D.L. 63/2013), beneficiano dell’aliquota del 110%.

Senza possibilità di scelta tra aliquota ordinaria o 110%. Inoltre devono essere rispettare le ulteriori condizioni e requsiti dell’art.119 del D.L.Rilancio.

Si veda a tal proposito, il parere reso dal Consiglio dei lavori pubblici lo scorso 2 febbraio.

Circa il periodo di vigenza del superbonus 110%, lo stesso si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (Legge di bilancio 2021). Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo anzicchè 5.

Inoltre, per gli interventi effettuati da condòmini e persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo: la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

L’estensione del superbonus 110% alle spese di tutto il 2022 riguarda gli interventi effettuati:

  • dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ di impresa, arte o professione,
  • su edifici composti da due a quattro unita’ immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprieta’ da piu’ persone fisiche.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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