Contributo a fondo perduto e contribuenti forfettari: come indicarlo nel modello Redditi 2021

Il contributo a fondo perduto del D.L. Rilancio deve essere indicato nel modello Redditi 2021, quadro LM e Quadro RS, aiuti di Stato.
4 anni fa
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Contributo a fondo perduto: il credito d'imposta non si cede

Il contributo a fondo perduto previsto nel 2020 dal D.L. Rilancio, deve essere indicato dai contribuenti forfettari in dichiarazione dei redditi. Non solo nel quadro LM ma anche nel quadro RS, prospetto aiuti di stato. L’indicazione in tale prospetto deriva dal fatto che i contributi a fondo perduto sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Ecco come i contribuenti forfettari devono compilare il modello Redditi ai fini dell’indicazione del contributo a fondo perduto ricevuto lo scorso anno.

Il contributo a fondo perduto del D.L. Rilancio

L’art 25 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio riconosceva un contributo a fondo perduto alle imprese complite dalla crisi economica legata al Covid-19.

Nello specifico, il contributo spettava ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo. Sono ammessi anche i titolari di reddito agrario.

I potenziali beneficiari, oltre a non presentare ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro, dovevano rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, ecc), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Il contributo a fondo perduto spetta anche in seguito di proseguimento di attività svolta in precedenza da altro soggetto.

Soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto non è riconosciuto nei seguenti casi:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali).

Quanto spettava?

L’ammontare del contributo era determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.


Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Spettava comunque almeno un contributo minimo pari a 1.000 per le persone fisiche, 2.000 per le persone giuridiche.

Ad ogni modo, l’istanza andava presentata dal 15 giugno al 13 agosto 2020. Per gli eredi che continuano l’attività per conto del de cuius dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Il contributo a fondo perduto spettava anche ai contribuenti forfettari.

Il contributo è escluso da tassazione. Sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap. Inoltre non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Forfettari e modello Redditi 2021: l’indicazione del contributo a fondo perduto

Asserito che il contributo a fondo perduto spetta anche ai contribuenti in regime forfettario e che non è soggetto a tassazione, vediamo come inserirlo correttamente nel modello Redditi. Infatti, anche se non è tassato deve essere indicato in dichiarazione dei redditi.

Nello specifico nel modello redditi e non nel 730, perchè quest’ultimo modello dichiarativo è riservato ai non titolari di partita iva.

Il contributo a fondo perduto spetta ai soli titolati di partita iva.

Da qui, i contribuenti forfettari nel modello Redditi,  rigo LM33, col. 1, devono indicare l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2) previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172.

Dunque, nel rigo citato deve essere indicato anche il contributo di cui all’art.25 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

La compilazione del prospetto Aiuti di Stato

I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.

Nello specifico va compilato il rigo RS401.

Sulla compilazione del prospetto Aiuti di Stato, le istruzioni al modello Redditi specificano che:

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno bene- ficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di conces- sione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento.

Attenzione: il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione 2021, periodo d’imposta 2020.

L’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

Nello specifico del contributo a fondo perduto del D.L. Rilancio, andrà compilato il prospetto con l’inserimento del codice 20 “ Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, art.25 D.L. 34/2020.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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