730-2021: l’indicazione dell’immobile ereditato

Nel 730-2021, ordinario o precompilato devono essere indicati anche gli immobili ereditati, indipendentemente se è stata già presentata la dichiarazione di successione o meno
4 anni fa
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730
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Nel 730-2021, ordinario o precompilato devono essere indicati anche gli immobili ereditati; ciò deve avvenire indipendentemente dal fatto se è stata già presentata la dichiarazione di successione o meno. L’erede è tenuto a indicare nel modello 730 o redditi Pf il reddito derivante dall’immobile ereditato, indicando il numero dei giorni  e la percentuale di possesso.

Il quadro B del 730 ordinario o precompilato

Nel quadro B del 730 ordinario o precompilato devono essere indicati i redditi fondiari derivanti dal possesso di fabbricati.

Nello specifico, devono utilizzare questo quadro:

  • i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
  •  i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita;
  • i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali; i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Redditi esclusi dal quadro B

In base a quanto riportato nelle istruzioni che accompagnano il 730-2021, non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

  • le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
  • le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
  • i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
  • le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristruttura- zione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
  • gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il posses- sore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato.

Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile).

730/2021: l’indicazione dell’immobile ereditato

Un discorso piuttosto articolato deve essere fatto in riferimento agli immobili ricevuti in eredità.

Gli immobile ricevuti in eredità nel 2020, devono essere indicati nel 730?

Una risposta precisa possiamo già ricavarla dal codice civile.

Nello specifico,  l’articolo 456 prevede che , “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”. Da tale momento l’erede diviene titolare del patrimonio della persona deceduta, anche se l’accettazione dell’eredità dovesse intervenire in un momento successivo.

Dunque, ciò vale a prescindere se sia stata presentata la dichiarazione di successione. La presentazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.

Dall’apertura della successione, l’erede diventa titolare del patrimonio ricevuto in eredità. Sempre se l’eredità viene accettata. L’eredità una volta accettata, ha valore fin dal momento dell’apertura dalla successione, in maniera retroattiva.

L’indicazione nel quadro B del 730

Sugli immobili ricevuti in eredità nel 2020, a prescindere dalla circostanza che non sia stata ancora presentata la dichiarazione di successione e da quando avverrà l’accettazione(comunque nei termini di legge): l’erede è tenuto a riportate nella propria dichiarazione dei redditi 2021, periodo d’imposta 2020,(quadro B del 730 o Rb del modello Redditi) il reddito derivante dall’immobile ereditato, indicando:

  • il numero dei giorni (per il periodo d’imposta 2020, calcolati dall’apertura della successione al 31 dicembre 2020) e
  • la percentuale di possesso.

Per la parte dell’anno che precede il giorno del decesso, invece, il reddito dovrà essere indicato nell’ultima dichiarazione che l’erede presenterà per conto della persona deceduta.

Attenzione, se il coniuge superstite gode del diritto di abitazione sull’immobile è soltanto lui che deve indicare “al 100%” l’immobile in dichiarazione dei redditi. Gli altri eredi, nudi proprietari, non devono indicare l’immobile nel quadro B del proprio 730 o nel quadro RB del modello Redditi.

Sulla dichiarazione del de cuius, gli eredi potranno ricorrere anche al 730 precompilato per presentare la dichiarazione del de cuius.

Il 730 precompilato degli eredi

Per accedere alla dichiarazione 730 precompilato del de cuius, l’erede deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione di erede o presentare una dichiarazione sostitutiva che certifichi la propria qualità di erede. In alternativa, l’erede può inviare la richiesta all’ufficio territoriale tramite PEC, sottoscrivendola digitalmente insieme alla copia del documento di identità.

Dopo essere stato abilitato dall’ufficio, l’erede, per accedere alla dichiarazione precompilata della persona deceduta, deve:

  • autenticarsi ai Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le apposite credenziali (Fisconline, Entratel, Spid, CNS, CIE);
  • cliccare, nella parte centrale della pagina, sul box della precompilata e poi selezionare “Accedi alla precompilata in qualità di erede”;
  • selezionare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intende presentare la dichiarazione dei redditi.

Ad ogni modo, è sempre possibile rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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