Niente bonus vacanze esteso al 2022 ma possibilità di vederselo accordare direttamente da agenzie di viaggio e tour operator. Questo è quanto prevede per ora il decreto Sostegni bis varato dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021.
Cos’è il bonus vacanze
Istituito con l’art. 176 del decreto Rilancio, con l’intento di incentivare la ripresa del settore turistico italiano fortemente danneggiato dall’epidemia Covid-19, il bonus vacanze è un contributo utilizzabile per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.
Il beneficio spetta ai cittadini italiani con ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a 40.000 euro e l’importo varia a seconda della composizione del nucleo stesso. In particolare il bonus vacanze è pari a:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
- 300 euro da due persone
- 150 euro da una persona).
In base alle regole vigenti, andava richiesto (tramite l’app IO) entro il 31 dicembre 2020 ed è spendibile per soggiorni fatti nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021 (vedi anche Bonus vacanze con proroga al 31 dicembre 2021).
Bonus vacanze 2021: come utilizzarlo
Riguardo le modalità di utilizzo del bonus vacanze:
- per l’80% del suo importo è goduto nella forma dello sconto in fattura
- per il restante 20%, invece, è goduto nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi).
Inoltre:
- il voucher è spendibile per soggiorni presso strutture situate nel nostro territorio (la struttura è libera di accettarlo o meno e se lo accorda poi lo recupera nella forma del credito d’imposta)
- è spendibile da un solo componente il nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
- non è possibile frazionare l’importo per diversi soggiorni (risulta utilizzabile una sola volta). Se, ad esempio, il soggiorno costa 400 euro ed il bonus è 500 euro, la differenza è persa e non può essere utilizzata per un secondo soggiorno.
Novità per il bonus vacanze 2021
Il decreto Sostegni bis, interviene modificando i soggetti presso i quali è possibile spendere “direttamente” il bonus vacanze, aggiungendo anche le agenzie di viaggio e tour operator.
Prima delle modifiche, infatti, il bonus era riconosciuto a fronte del
“pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast”.
A seguito delle modifiche, dopo la parola “ricettive”, è aggiunta la frase “dalle agenzie di viaggio e tour operator”.
Dunque, ora il bonus vacanze può essere accordato direttamente dall’agenzia di viaggio o dal tour operator, i quali diventano i titolari del relativo credito d’imposta. In precedenza, invece, tali soggetti, fungevano solo da intermediari tra il cliente e la struttura ricettiva che poteva o meno accordare il bonus (il credito, dunque, restava in capo alla struttura ricettiva stessa e non all’agenzia di viaggi di cui si avvaleva il cliente per prenotare la vacanza).
Potrebbero anche interessarti: