Detrazioni familiari a carico: anche per il coniuge legalmente ed effettivamente separato

Se il coniuge convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria
4 anni fa
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Detrazioni familiari a carico: anche per il coniuge separato

Le detrazioni familiari a carico possono spettare anche in riferimento al coniuge legalmente ed effettivamente separato. A tal fine, è necessario che il coniuge conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Ecco quando le detrazioni per carichi di famiglia possono essere indicate in dichiarazione anche per il coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Le detrazioni per familiari a carico

L’art.

12 del DPR 917/86, TUIR, regola le detrazioni per carichi di famiglia.

La spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia passa dalla corretta compilazione del prospetto dei familiari a carico del 730 o del modello Redditi PF.

Familiari a carico: chi sono?

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano ancora impegnati negli studi o siano in tirocinio gratuito.

Posso essere considerati a carico anche i c.d. “altri familiari”. A tal fine, è necessario che tali altri familiari convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Il riferimento è ai familiari di cui all’art.433 del codice civile ossia:

  1. il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  2. i discendenti dei figli;
  3. i genitori (compresi quelli adottivi);
  4. generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  7. i nonni e le nonne.

Quando un familiare può essere considerato a carico?

Possono essere considerati a carico, i familiari individuati nel paragrafo precedente che nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione dei redditi hanno percepito un reddito complessivo non superiore a:

  • 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
  • 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili per i figli di età non superiore a 24 anni.

Il calcolo del limite reddituale per essere considerato a carico, segue delle indicazioni ben precise.

A tal proposito, non devono essere considerati solo i redditi soggetti ad Irpef ma anche quelli soggetti ad imposta sostitutiva. Si pensi al reddito prodotto dai soggetti in regime forfettario o a quello derivante dalla locazione di immobili in regime di cedolare secca.

Familiari a carico: i redditi da considerare

Come istruzioni che accompagno il 730/2021, nell limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti ge-
    stiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Concorrono al reddito complessivo, gli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.

Tali somme, infatti, si considerano redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i, del Tuir). Non concorrono al reddito quelli destinati al mantenimento dei figli.

Le detrazioni familiari a carico: il coniuge legalmente ed effettivamente separato

In base a quanto detto sopra, le detrazioni per carichi di famiglia spetta anche per i c.d altri familiari, ex art 433 del codice civile, tra i quali possono rientrare anche il coniuge legalmente ed effettivamente sperato.

Infatti al comma 1, lett d) dell’art.12 del TUIR, già più volte citato, è disposto che, dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi(..):

750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Dunque, al crescere del reddito, le detrazioni per carichi di famiglia diminuiscono fino ad annullarsi.

Ritornando al coniuge legalmente ed effettivamente sperato, l’altro coniuge potrà chiedere in dichiarazione le detrazioni per carichi di famiglia anche per la parte relativa al coniuge separato.

A tal fine è necessario che il coniuge al quale si riferisce la detrazione per carichi di famiglia:

  • conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e
  • possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Dal punto di vista dichiarativo, è necessario indicare il codice fiscale dell’ex coniuge nella colonna 4 del quadro “Familiari a carico” del modello 730, barrando la casella A=Altro della colonna 2 e indicando il numero dei mesi a carico nella colonna 5.

In sintesi, è possibile indicare nella dichiarazione dei redditi, il coniuge separato legalmente con sentenza e usufruire della detrazione fiscale per “Altro familiare a carico”.

La detrazione per carichi di famiglia, per la parte relativa al coniuge separato, potrà essere chiesta fin quando non si perfeziona il divorzio.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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