Il decreto Sostegni-bis proroga al 31 luglio 2021 il bonus affitto ossia il il credito d’imposta del 60% pagato sui canoni di locazione di immobili non abitativi. La proroga riguarda le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Inoltre, il bonus viene riconosciuto ora, a imprese e professionisti in generale, anche per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, se hanno ricavi-compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro.
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Il bonus affitto
Il credito d’imposta bonus affitto è disciplinato dall’art.28 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
Nello specifico, il credito d’imposta è pari:
- al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione pagati per gli immobili ad uso non abitativi,
- del 30% per i canoni di affitto d’azienda (50% per le strutture turistiche-ricettive).
Il bonus affitto spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento (canoni di affitto d’azienda). Per le strutture alberghiere, termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator il bonus affitti spetta: indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta 2019.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. In relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale.
I requsiti da rispettare
Oltre al requisito del monte/ricavi compensi, il bonus affitti spetta se colui che richiede il bonus ha subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi o nel mese agevolato di riferimento di almeno il cinquanta per cento. Rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Tale requisito non è richiesto per coloro che:
- hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° gennaio 2019 nonche’
- ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Quali sono i mesi per i quali si può chiedere il bonus affitto?
Se si rispettano i requisiti finora, analizzati il bonus affitto può essere ottenuto in riferimento ad alcuni mesi del 2020 e altri del 2021. A seconda del soggetto che intende beneficiarne.
Il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
I requisiti sopra analizzati devono essere verificati in riferimento a ciascun mese agevolato per il quale si richiede il bonus.
Dunque, il bonus può aspettare anche in riferimento ad un solo mese agevolato per il quale è stata verificata la perdita di fatturato.
Per quali affitti spetta il bonus?
Il bonus affitto spetta per i canoni di locazione di immobili non abitativi.
Nello specifico, gli immobili per i quali si richiede il bonus affitto, devono essere destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Non rileva la classificazione catastale dell’immobile ma il suo effettivo impiego.
L’utilizzo del bonus affitto
ll bonus affitti è utilizzabile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- ovvero in compensazione in F24. Per pagare imposte e contributi.
I canoni devono essere effettivamente versati.
Attenzione, il credito d’imposta non può essere utilizzato in F24 laddove il beneficiario abbia delle cartelle scadute.
Anziché utilizzare il bonus in dichiarazione o in F24, i beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, in favore di altri soggetti: ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. La cessione può essere disposta anche in favore di banche e altri intermediari finanziari.
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo alle novità introdotte dal D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis.
Bonus affitto immobili non abitativi: le novità nel decreto Sostegni-bis
Il D.L. 73/2021 interviene in maniera rilevante sul bonus affitto.
In particolare, il D.L. Sostegni-bis dispone:
- la proroga del bonus affitto al 31 luglio 2021, rispetto al vecchio termine del 30 aprile 2021, per le imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019;
- il riconoscimento del bonus per i canoni pagati in riferimento ai mesi gennaio 2021-maggio 2021 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).
Il bonus affitto è riconosciuto sempre nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda.
Ai soggetti locatari esercenti attivita’ economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza del requisiti precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° gennaio 2019.
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 31 luglio 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Conclusioni
Anche tali novità, operanti nel quadro emergenziale Covid-19, operano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche.