Per godere della detrazione fiscale per le spese sanitarie, in genere non è necessaria la prescrizione medica. Tuttavia, in alcuni casi ai fini del beneficio è necessario anche tale documento.
Detrazione spese mediche: obbligo di tracciabilità
Ricordiamo, in primo luogo, che a decorrere dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2020, al fine di godere della detrazione (del 19%) è necessario che il pagamento sia fatto con strumenti tracciabili (bonifico, carte di credito, carte prepagate, ecc.) – vedi anche Dalle spese sanitarie all’università: come effettuare il pagamento per la detrazione.
Tuttavia, sfuggono a questa regola, quindi il pagamento può essere anche in contanti:
- l’acquisto di medicinali (anche omeopatici)
- spese per dispositivi medici (occhiali da vista, termometri, ecc.)
- le prestazioni rese da strutture sanitarie pubbliche o private (purché accreditate con il SSN).
Detrazione spese mediche con prescrizione: alcuni esempi
Ai fini della detrazione spese mediche, il contribuente deve essere in possesso del documento di spesa (fattura o c.d. scontrino parlante, da cui si evince il codice fiscale del contribuente e la natura del prodotto oggetto dell’acquisto).
Non è, invece, come detto, richiesta in genere la prescrizione medica. Tuttavia, per alcune spese non può esserci detrazione fiscale se manca tale prescrizione. Come si evince dall’apposita guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione spese mediche con prescrizione si ha, ad esempio, per:
- trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria
- prestazioni chiropratiche (oltre alla prescrizione medica, è richiesto che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista)
- cure termali (escluse le spese di viaggio e di soggiorno)
- prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).
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