Integratori alimentari a base di magnesio, si applica l’aliquota IVA del 10%

Gli integratori alimentari non beneficiano automaticamente dell'aliquota IVA ridotta, ma deve essere riconosciuta caso per caso in base al parere tecnico reso dall'ADM.
4 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 386 del 31 maggio 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla corretta aliquota iva da applicare alla cessione di integratori alimentari a base di magnesio cloruro. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una società che opera nel settore della produzione e vendita di alimenti e integratori alimentari.

La Società, in breve, chiede all’Agenzia delle entrate quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di alcuni dei suoi prodotti, ossia agli “integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi”.

Nello specifico, “estratti liquidi analcolici a base di magnesio cloruro”.

Integratori alimentari a base di magnesio cloruro, aliquota IVA del 10%

L’Agenzia delle entrate, preliminarmente, chiarisce che gli integratori alimentari non beneficiano automaticamente dell’aliquota IVA ridotta, ma deve essere riconosciuta caso per caso in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che analizza la composizione del prodotto.

In base alle informazioni fornite dall’Istante, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ritiene che “i prodotti possano essere classificati nell’ambito del:

Capitolo 21 della Tariffa Doganale: “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 2106: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” ed in particolare al codice NC 21069092: – “altre”, — “altre”, — “non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola”.

Alla luce della classificazione effettuata da ADM, l’Agenzia delle entrate ritiene che ai prodotti in oggetto sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, a condizione che non si tratti di sciroppi.

 

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