IMU 2021 impianti fotovoltaici: in quali casi deve essere pagata?

In genere non sussiste obbligo di accatastamento per gli impianti fotovoltaici e, quindi, non scatta obbligo di versamento IMU
4 anni fa
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L’IMU 2021 (come per gli anni passati) è da pagarsi anche sugli impianti fotovoltaici. Tuttavia, ciò solo laddove l’impianto è considerato come immobile dotato di autonoma rendita catastale.

Intanto la scadenza del primo appuntamento per il versamento del tributo si avvicina. Infatti, entro il 16 giugno 2021 è da versarsi l’acconto IMU 2021; mentre per il saldo ci sarà tempo fino al 16 dicembre 2021.

La base di calcolo per l’IMU 2021 dei fabbricati

Nel caso in cui oggetto di liquidazione dell’IMU 2021 sia un fabbricato, la base imponibile di calcolo dell’imposta, su cui applicare poi l’aliquota prevista dal comune di ubicazione, è data da dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti:

  • 160, se trattasi fabbricati di categoria catastale A (tranne A/10)
  • 80, se trattasi fabbricati di categoria catastale A/10
  • 140, se trattasi fabbricati di categoria catastale B
  • 55, per fabbricati di categoria catastale C/1
  • 160, se trattasi fabbricati di categoria catastale C/2, C/6 e C/7
  • 140, se trattasi fabbricati di categoria catastale C/3, C/4 e C/5
  • 65, se trattasi fabbricati di categoria catastale D (tranne D/5)
  • 80, se trattasi fabbricati di categoria catastale D/5.

IMU 2021: le regole per impianti fotovoltaici

Come anticipato in premessa anche gli impianti fotovoltaici possono essere assoggettati ad IMU ma solo laddove dotati di autonoma rendita catastale.

Quando sussiste obbligo di accatastamento dell’impianto fotovoltaico?

La risposta alla citata domanda è contenuta nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2013. In tale documento di prassi è chiarito che,

con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.

La loro installazione aumenta la rendita catastale dell’edificio su cui sono installati. Pertanto, il proprietario deve presentare apposita domanda di variazione catastale.

Sussiste, invece, ad esempio, obbligo di accatastamento (e quindi di pagamento dell’IMU) per i cosiddetti parchi fotovoltaici, in quanto dotati di autonomia funzionale, da accertare in apposite categorie catastali (D/1 – Opifici, oppure D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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