Nel Modello 730/2021 e Modello Redditi Persone fisiche 2021 (come nei modelli dichiarativi degli anni trascorsi) c’è un rigo dedicato agli “Altri oneri deducibili” dal reddito complessivo del dichiarante.
Si tratta del rigo E26 (per il Modello 730) e rigo RP26 per il Modello Redditi Persone Fisiche 2021.
Altri oneri deducibili: dai contributi alle erogazioni liberali
Con riferimento agli oneri sostenuti nel 2020, al rigo E26 o RP26 dei citati modelli dichiarativi sono da inserirsi:
- i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro
- contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
- erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali
- erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali
- contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali
- assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell’art. 433 del codice civile)
- canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013)
Tra gli altri oneri deducibili anche le spese per l’adozione
Oltre al predetto elenco, rientrano tra gli oneri da poteri indicare al rigo E26 o RP26:
- indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione
- 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2020 (art. 20, comma 2, del DPR, n. 42 del 1988)
- erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato
- 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.
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