Lo scorso anno, ho percepito l’indennità di 600 euro prevista in favore dei professionisti iscritti a casse di previdenza privata. Sono un avvocato e svolgo la professione in regime forfettario.
Detto ciò, nel prossimo modello Redditi, come deve essere indicata la suddetta indennità di 600 euro?
L’indennità di 600 euro per i professionisti con cassa privata
Con l’art.44 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, è stato istituito il fondo per il reddito di ultima istanza. La finalità del fondo è quella di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’ o il loro rapporto di lavoro.
Da qui, con appositi decreti (si veda ad esempio il decreto interministeriale del 29 marzo 2020), per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private, sono state previste le seguenti indennità:
- 600 euro per il mese di marzo;
- 600 per il mese di aprile (art.78 D.L. 34/2020);
- 1.000 per maggio (art.13 D.L. 104/2020).
Tali indennità sono riconosciute nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla “comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″.
L’indennità di 600 euro in dichiarazione dei redditi: la risposta al lettore
Fatta tale ricostruzione, veniamo all’indicazione dell’indennità di 600 euro nel modello Redditi.
Nello specifico, i contribuenti forfettari devono indicare l’indennità di 600 euro nel rigo LM33, colonna 2.
A tal proposito, le istruzioni specificano che:
Nel rigo LM33, col. 2, va indicato l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito del- l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e, pertanto, vanno indicati in colonna 2 i contributi e le indennità che, in assenza delle citate disposizioni agevolative, sarebbero stati fiscalmente imponibili, e va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.
Dunque, oltre a compilare il rigo LM33, colonna 2, sarà necessario altresì indicare l’indennità nel prospetto degli “Aiuti di Stato”, quadro RS, rigo RS 401.