Indennità 600 euro e dichiarazione dei redditi nel regime forfettario

Oltre a compilare il quadro LM, sarà necessario indicare l'indennità nel prospetto degli Aiuti di Stato del quadro RS
3 anni fa
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Regime forfettario e contributo a fondo perduto: il calcolo del fatturato

Lo scorso anno, ho percepito l’indennità di 600 euro prevista in favore dei professionisti iscritti a casse di previdenza privata. Sono un avvocato e svolgo la professione in regime forfettario.

Detto ciò, nel prossimo modello Redditi, come deve essere indicata la suddetta indennità di 600 euro?

L’indennità di 600 euro per i professionisti con cassa privata

Con l’art.44 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, è stato istituito il fondo per il reddito di ultima istanza. La finalità del fondo è quella di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’ o il loro rapporto di lavoro.

Da qui, con appositi decreti (si veda ad esempio il decreto interministeriale del 29 marzo 2020), per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private, sono state previste le seguenti indennità:

  • 600 euro per il mese di marzo;
  • 600 per il mese di aprile (art.78 D.L. 34/2020);
  • 1.000 per maggio (art.13 D.L. 104/2020).

Tali indennità sono riconosciute nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla “comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″.

L’indennità di 600 euro in dichiarazione dei redditi: la risposta al lettore

Fatta tale ricostruzione, veniamo all’indicazione dell’indennità di 600 euro nel modello Redditi.

Nello specifico, i contribuenti forfettari devono indicare l’indennità di 600 euro nel rigo LM33, colonna 2.

A tal proposito, le istruzioni specificano che:

Nel rigo LM33, col. 2, va indicato l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito del- l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e, pertanto, vanno indicati in colonna 2 i contributi e le indennità che, in assenza delle citate disposizioni agevolative, sarebbero stati fiscalmente imponibili, e va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.

Dunque, oltre a compilare il rigo LM33, colonna 2, sarà necessario altresì indicare l’indennità nel prospetto degli “Aiuti di Stato”, quadro RS, rigo RS 401.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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