Entro martedì prossimo, 22 giugno, è possibile annullare il 730 precompilato e provvedere ad un nuovo invio. Superata tale data, per gli errori commessi a proprio sfavore, è possibile ricorrere sia al modello Redditi che al 730 integrativo. Non si può ricorrere al 730 integrativo, laddove l’errore commesso abbia comportato l’indicazione di un credito Irpef superiore o di un debito inferiore.
Ecco come rimediare agli errori commessi sul 730 precompilato già inviato, senza pagare sanzioni alcune.
L’annullamento del 730 precompilato
Se abbiamo già inviato il 730 precompilato e successivamente ci siamo accorti di aver commesso un errore, abbiamo la possibilità di annullare la dichiarazione senza che ciò comporti il pagamento di sanzioni.
Infatti, l’importante è rispettare la deadline del 30 settembre 2021. Chiaro che, la tempistica con la quale inviamo la dichiarazione incide anche sull’effettuazione dei conguagli ossia sui rimborsi e sui versamenti.
A tal proposito, sui conguagli a credito del 730, anche precompilato, in base a quanto previsto dall’art.19 del D.M. 164/1999:
le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione(..).
Se si supera la data del 22 giugno
Passata la data del 22 giugno, è possibile correggere la dichiarazione 730 precedentemente inviata:
- presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre, solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente;
- presentando, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 novembre.
Il ricorso al modello Redditi è obbligatorio se nella dichiarazione da correggere è stato commesso un errore che va a sfavore del Fisco.
Il ricorso al modello Redditi
Il modello Redditi, a correzione della dichiarazione originaria, può essere presentato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere. Tale termine individua il periodo temporale entro il quale l’Agenzia delle entrate può notificare l’avviso di accertamento per la violazione commessa.
Nello specifico, il modello Reddito può esser presentato:
- entro il 30 novembre 2021 (correttiva nei termini);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa), ancora
- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
Se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente paga il tributo dovuto, degli interessi e la sanzione ravvedibili.
Sulle sanzioni, se il modello Reddito a correzione del 730 è presentato entro il prossimo 30 novembre 2021: nessuna sanzione è dovuta per l’infedeltà dichiarativa e
sono dovuti solo la sanzione del 30% e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta. La sanzione può essere pagata in ravvedimento operoso. La data a cui rapportare le percentuali di riduzione di cui all’art.13 del D.Lgs 472/1997 e gli interessi è quella del 30 giugno 2020. Termine ordinario di versamento del saldo e del 1° acconto delle imposte.
La data del 30 giugno quest’anno porrebbe essere oggetto di proroga.
Superata la data del 30 novembre 2021, trascorsi ulteriori 90 giorni, potrebbe entrate in gioco la violazione di infedeltà dichiarativa del 730.