Le nuove decisioni sui buoni fruttiferi postali dell’Arbitro Bancario Finanziario sono dello scorso 17 giugno. La novità di ieri è che in data 22 giugno 2021, la Banca d’Italia ha nominato su designazione del Cncu (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) un componente per il Collegio Abf di Bologna. Tornando alle sentenze, una delle ultime riguarda il cointestatario di 3 buoni fruttiferi postali emessi nel 1989 e appartenenti alla serie Q (serie P rettificata in Q). Il richiedente si lamenta del fatto che in sede di riscossione dei titoli, l’intermediario avrebbe riconosciuto interessi più bassi rispetto a quelli attesi.
Buoni fruttiferi postali: la controdeduzioni di Poste Italiane
Poste Italiane nelle sue controdeduzioni afferma che i buoni in esame appartenevano alla serie Q istituita con DM del 13 giugno 1986 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 148 del 28 giugno 1986. La tabella degli interessi allegata al DM indicava le somme oggetto di rimborso e i saggi di interesse composto fino al ventesimo anno. Esattamente dell’8, del 9, del 10,5 e del 12%. L’interesse era invece semplice dal ventunesimo al trentesimo anno (12%). I buoni in oggetto prevedevano quindi un interesse composto per i primi 20 anni ed un importo bimestrale per ogni bimestre maturato oltre il 20° anno e fino al 31 dicembre. Parliamo del trentesimo anno successivo all’emissione e calcolato in base al tasso massimo raggiunto al ventesimo anno e quindi del 12%.
La decisione del Collegio di Napoli
Il Collegio dell’Abf di Napoli ha esaminato con attenzione i 3 buoni fruttiferi postali che in origine erano della serie P. Riportavano, però, dei timbri di variazione della serie da P a Q ma non dei tassi. Per questi ultimi c’era solo un timbro che recava la dicitura “i tassi sono suscettibili di variazione a norma di legge“.
Dall’esame dei 3 titoli il Collegio di Napoli ha evinto che davanti c’era il timbro della nuova serie per cui Poste non ha commesso nessun errore. Dietro, però, c’era solo un timbro con l’indicazione dei tassi di interesse dal 1° al 20° anno senza comunicazioni per i rendimenti da corrispondere dal 21° al 30° anno. Con decisione numero 10663 del 22 aprile 2021 il Collegio di Napoli ha accolto la domanda del ricorrente. L’intermediario dovrà quindi corrispondere l’integrazione degli interessi previsti sul retro per il periodo dal 21° al 30° anno.
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