Con la risposta n° 442 del 24 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate si è soffermata nuovamente sul contributo a fondo perduto del decreto Sostegni e le verifica del fatturato. L’importante chiarimento ha riguardato il trattamento delle operazioni fuori campo Iva, dunque operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura.
Il chiarimento fornito potrebbe avere conseguenze negative per chi ha ottenuto sia la prima tranche sia la seconda. Quest’ultima prevista dal decreto Sostegni-bis per coloro che avevano già ottenuto quella del primo decreto Sostegni.
Il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni: un cenno
Il D.L. 41/2021, decreto Sostegni, all’art. 1 ha previsto un contributo a fondo perduto in favore di imprese e professionisti colpiti dalla crisi economica legata al Covid-19. Per ottenere il contributo in parola era necessario presentare alcuni specifici requisiti. In primis, il monte/ricavi compensi conseguito nel 2019 non doveva essere superiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, era necessario, che fosse presente uno tra i seguenti requisiti:
- importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Con la risposta n° 442 del 24 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate si è soffermata nuovamente sul contributo a fondo perduto del decreto Sostegni e le verifica della perdita di fatturato.
Il calcolo del fatturato e le operazioni fuori campo Iva: la risposta n°442 del giugno
La riposta n° 442 prende spunto da apposita istanza di interpello con la quale una società che svolge attività di compravendita e di locazione di terreni e immobili ha chiesto conferma sulla concorrenza alla verifica della perdita di fatturato di alcune somme derivante da operazioni fuori campo Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), del Dpr n. 633/1972. Pertanto, si tratta di operazioni per le quali non è stata emessa fattura e che hanno generato una plusvalenza.
L’operazione rientrava nell’attività caratteristica della società che fin dalla costituzione ha effettuato esclusivamente operazioni di compravendita e locazione immobiliare.
L’Agenzia delle entrate richiamando le circolari n. 5/2021 e n° 22/2020, ribadisce il chiarimento secondo cui, per la riduzione del fatturato, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa, di cui all’articolo 85 del Tuir, o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54 del Tuir, che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.
Il principio, chiarisce l’amministrazione, riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi o i compensi.
Nel caso in esame, anche se le somme non sono state oggetto di fatturazione, vanno ricomprese nella nozione di fatturato generando altri componenti di reddito.