Bonus vacanze nel 730 precompilato: come rimediare agli errori e non incorrere in sanzioni

Se il bonus vacanze è stato utilizzato  dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, la detrazione spettante è inserita nel 730 precompilato.
3 anni fa
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Anche il bonus vacanze utilizzato nel 2020 trova posto nella dichiarazione precompilata.

Il bonus vacanze

Il “Bonus vacanze” è un contributo, riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per soggiorni in Italia in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast ecc.

E’ possibile fruire del bonus vacanze:

  • sotto forma di sconto dell’80% al momento del pagamento del soggiorno e
  • per la restante quota del 20 per cento, come detrazione in dichiarazione dei redditi.

Il bonus vacanze nel 730 precompilato: come rimediare agli errori

Se il bonus vacanze è stato utilizzato  dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, la detrazione spettante come sopra individuata è inserita nel 730 precompilato.

 In particolare al rigo E83 del quadro E, con il codice 3.

Inoltre, nel foglio informativo della  dichiarazione 730, sono riportati anche altri dati comunicati dal fornitore del servizio turistico, ed in particolare:

  • CF e denominazione della struttura turistica;
  • Codice del Buono;
  • Data di utilizzo;
  • CF dell’utilizzatore;
  • Importo della detrazione;

Il bonus vacanze nel 730 precompilato: come rimediare agli errori

Nel verificare gli importi o i dati indicati nella dichiarazione precompilata, il contribuente potrebbe accorgersi che alcuni dati non sono corretti o addirittura non sono stati proprio riportati.

Innanzitutto, in base a quanto riportato sul portale del 730 precompilato:

Qualora l’importo della detrazione non fosse presente nel rigo E83, una volta verificato di essere in possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire della detrazione, puoi compilare autonomamente il rigo.

In riferimento ai familiari a carico, se l’utilizzatore del bonus è un familiare fiscalmente a carico di altri, affinché il “bonus” possa essere portato in detrazione nella dichiarazione di colui del quale è a carico, occorre che l’utilizzatore faccia anche parte dello stesso nucleo familiare ISEE della persona di cui risulta a carico.

In ogni caso, le informazioni relative all’importo della detrazione spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore.

Nel caso in cui l’80% del bonus sia stato indebitamente fruito, lo stesso potrà essere restituito, senza sanzioni e interessi.

A tal fine (Fonte sito precompilata):

  • si dovrà cancellare quanto proposto al rigo E83 (Altre detrazioni) precompilato con il codice 3 e il relativo importo, e
  • si dovrà compilare il rigo E83 indicando con il codice “4” l’importo dello sconto non spettante e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.

Ovviamente, il rigo non andrà compilato con il codice “3”, non avendo diritto all’ulteriore detrazione del 20%.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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