Rateazione IMU e altri tributi locali: quando l’imposta di bollo è dovuta?

Le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali IMU, TARI, ex TASI ecc devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo
3 anni fa
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Tasse: IMU, Tares, TASi

Se hai presentato una richiesta di rateazione per l’IMU o altri tributi locali e hai pagato l’imposta di bollo, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta 465 del 7 luglio potrebbe tornarti molto utile.

La risposta n° 465 del 7 luglio 2021: rateazione IMU e imposta di bollo

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 465 del 7 luglio 2021 risolve due quesiti di un Comune riguardanti, rispettivamente, l’applicazione dell’imposta di bollo alle richieste di rateizzazione di alcuni atti impositivi relativi a tributi locali in un caso e di entrate extra-tributaria/patrimoniale nell’altro.

 Nello specifico, con apposita istanza di interpello, un comune ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo per le istanze di rateazione presentata dai cittadini e relative ad accertamenti IMU e altri tributi locali.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate di chiare se tale istanza vadano o meno assoggettate all’imposta di bollo.

Il dubbio nasce dal fatto che:

  • sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, tutte le istanze dirette a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo da parte della PA (articolo 3, comma 1 della tariffa, DPR 642/1972;
  • nella tabella B allegata al Dpr sono tuttavia individuate delle ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto da tale tassazione.

Su tale ultimo punto, l’articolo 5 comma 5 della tabella B annessa al d.P.R. n. 642 del 1972 citato, prevede che sono esenti dall’imposta di bollo le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Per rispondere al quesito del Comune istante, l’Agenzia delle entrate si limita a richiamare il principio affermato nella risoluzione del 3 marzo 1988, n. 450267, in seguito ribadito anche nella risoluzione 9 maggio 2011, n. 55/E.

Principio secondo il quale:

“l’ampia formulazione di cui all’articolo 5, ricomprende nella sua sfera d’applicazione le domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo”.

Da qui,  anche le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali (IMU, TARI, ex TASI, contributo di soggiorno ecc ) devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo per il disposto del citato articolo 5, comma 5 della tabella, B annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.

Sono esenti dall’imposta di bollo anche le istanze di rateizzazione connesse alle entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale degli enti territoriali, come, ad esempio, il canone per l’occupazione del suolo pubblico e i contributi per i servizi educativi e scolastici.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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