Una delle ultime sentenze pubblicate sul sito dell’Abf riguarda i cointestatari di 5 buoni fruttiferi postali della serie Q/P (4 sottoscritti l’8 maggio 1987 ed 1 il 13 luglio 1987). Costoro hanno presentato ricorso per aver ricevuto un ricevuto più basso di quello atteso per gli anni dal 21° al 30°. Ecco allora le controdeduzioni dell’intermediario e la decisione del Collegio di Napoli.
Perché Poste Italiane si rifiuta di accogliere il ricorso e la decisione del Collegio qual è?
Poste Italiane si oppone alla domanda di ricorso perché comunica di aver agito correttamente.
La decisione del Collegio di Napoli in merito ai 5 buoni fruttiferi postali
La questione è passata poi al Collegio di Napoli che ha esaminato con attenzione i 5 buoni fruttiferi postali. Ha rilevato che i timbri apposti, su di essi a cura degli uffici postali, erano esatti. Uno era sulla parte anteriore con la dicitura Q/P e l’altro sulla parte posteriore con la misura dei nuovi tassi. Il problema è che questi ultimi erano soltanto per i primi venti anni. Non si comunicava invece nulla di quanto corrispondere per gli ultimi dieci anni. In conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione e del Collegio di Coordinamento, il Collegio di Napoli con sentenza numero 13653 del 28 maggio 2021 si è espressa a favore dei risparmiatori. Questo perché l’articolo 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 non recava una norma imperativa che sostituisse per gli anni dal 21° al 30° il regolamento riportato sul titolo con la disciplina legale.
In conformità alle decisioni dei Collegi anche quello di Napoli, quindi, ha deciso che si dovranno applicare i rendimenti previsti originariamente dietro la tabella stampata sul titolo. Tale linea è anche confermata da una recente sentenza del Tribunale di Milano, esattamente la numero 91 del 2000.
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