Regime Forfettario: come ridurre i contributi INPS in dichiarazione dei redditi

Particolare attenzione va prestata nella compilazione del quadro RR destinato al calcolo dei contributi da versare
3 anni fa
1 minuto di lettura

I contribuenti in regime forfettario possono pagare contributi previdenziali ridotti del 35%, la riduzione riguarda sia la contribuzione entro il minimale di reddito sia quella eccedente il minimale.

La riduzione contributiva Inps

Il comma 77 della Legge 190/2014, Legge di bilancio 2015 dispone che:

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n.

335.

La riduzione contributiva non è automatica ma deve essere comunicata puntualmente all’INPS (tramite il proprio cassetto previdenziale). Possono beneficiarne solo artigiani e commercianti.

A tal proposito, in base alle indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n° 28/E 2020:

  • i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2021, non devono replicare la domanda;
  • coloro che invece hanno intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime contributivo agevolato, dovevano comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.

L’indicazione in dichiarazione dei redditi

La riduzione contributiva regime forfettario deve essere indicata anche in dichiarazione dei redditi. Nello specifico nel quadro RR dove vengono anche valorizzati i contributi dovuti oltre il minimale di reddito.

Da qui:

  • nel rigo RR1 occorre riportare il codice azienda (lo si può rilevare dal proprio cassetto previdenziale),
  • nei righi RR2 e RR3 vanno indicati i dati contributivi del titolare dell’impresa.

Nello specifico tali ultime due righi sono così articolati:

1. le colonne da 1 a 9 sono riservate all’indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
2. le colonne da 10 a 22 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
3. le colonne da 23 a 36 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Dettò ciò, la riduzione contributiva del 35% riconosciuta ai contribuenti in regime forfettario deve essere indicata in colonna 7 del rigo RR2 con il codice C: lavoratore in regime forfettario che aderisce alle agevolazioni previste dall’art.1 commi 77-84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il quale è prevista una riduzione del 35% sulla contribuzione determinata ai sensi dell’art. 1 comma 111 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Inoltre, nelle colonne 8 e 9, è necessario indicare rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione.

Se la riduzione contributiva Inps spetta per l’intero anno, sarà necessario indicare ” da 01 a 12″.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Bonus Bed and Breakfast: istituito un fondo di 5 milioni di euro. Ecco di cosa si tratta

maternita
Articolo seguente

Indennità di maternità in dichiarazione dei redditi: attenzione alla tassazione