Anche per gli immobili in comodato è possibile beneficiare del superbonus 110%. A tal fine è necessario porre in essere specifici adempimenti che se non effettuati potrebbero far perdere il diritto alla detrazione.
Superbonus 110%. Chi può beneficiarne?
Il superbonus, ex art.119 del D.L. 34/2020, spetta per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
I soggetti beneficiari del superbonus 110%, devono (Agenzia delle entrate, circolare 24/e 2020):
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione.
Il superbonus 110% spetta anche ai familiari del possessore o del detentore dell’immobile, (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto. Sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).
Superbonus anche per il comodatario. Cosa succede se il comodato non è registrato?
Il Superbonus spetta anche al comodatario detentore dell’immobile, a condizione che il contratto risulti regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, qualora antecedenti e che il proprietario abbia prestato il consenso ai lavori.
Ciò non vale per i familiari.
Infatti, nella stessa circolare sopra citata, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato. Essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.