La maternità facoltativa (o congedo parentale) è un periodo di astensione dal lavoro in aggiunta alla maternità obbligatoria. Ha la durata di 6 mesi entro i 12 anni di vita del bambino.
L’art, 32 e successivi del Testo Unico tutela le mamme lavoratrici prevedendo nei mesi successivi al parto anche un congedo facoltativo da utilizzare in via continuativa o frazionata. Può utilizzarlo anche il papà ed è valido anche in caso di adozione o affido.
Come funziona? La maternità facoltativa può essere negata dal datore di lavoro o dall’Inps?
Maternità facoltativa: chi può richiederla?
Al termine dei 5 mesi previsti per il periodo di maternità obbligatoria, la lavoratrice neomamma, per prendersi cura del bambino, può decidere di prolungare il periodo di assenza dal lavoro per altri 6 mesi entro i 12 anni di vita del figlio.
Anche il padre del bambino può scegliere di usufruire della paternità facoltativa, in aggiunta ai 7 giorni di congedo che gli spettano dopo la nascita del figlio.
Maternità e paternità facoltativa fanno parte del congedo parentale che può essere richiesto da un solo genitore o da entrambi. Tra madre e padre, la durata complessiva della maternità facoltativa è di 10 mesi.
Oltre al padre e alla madre naturali, la maternità e paternità facoltativa può essere richiesta anche dal genitore solo e dal padre lavoratore dipendente durante l’astensione obbligatoria della madre e se la stessa non lavora. Spetta anche a collaboratori, alcune categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti,
I genitori possono usufruire dell’indennità al 30% della retribuzione media giornaliera considerando la retribuzione del mese precedente a quello di inizio periodo indennizzabile. Dall’età di 8 anni fino ai 12 anni del bambino, la maternità e paternità facoltativa non sono mai indennizzati.
La Circolare INPS n.139 del 17 luglio 2015 ha fornito tutti i chiarimenti e le indicazioni relativi a questa misura.
Il datore di lavoro può negare la maternità facoltativa? E l’INPS?
Il genitore deve fornire un preavviso non inferiore ai 5 giorni (entro i 15 giorni) al datore di lavoro indicando inizio e fine del periodo di congedo.
Cosa succede se il datore di lavoro rifiuta di concedere la maternità facoltativa con regolare preavviso? Viene punito con una sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro. Non solo: il licenziamento viene ritenuto illegittimo, quindi nullo, ai sensi dell’art. 54, D.Lgs. n.151/2001.
Il datore di lavoro non può negare la maternità facoltativa a meno che la richiesta non sia stata consegnata oltre i limiti di tempo previsti dalla legge.
La richiesta va fatta all’Inps per via telematica compilando e firmando un apposito modulo fornito sul sito dell’Inps.
L’Inps può rigettare la domanda? No, non può farlo a meno che il modulo di richiesta non sia stato compilato erroneamente o in modo incompleto. L’Inps verifica prima di concedere o meno la maternità facoltativa.