In applicazione della regola dei 5 giorni di tolleranza, le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, così come prorogate dal decreto Sostegni-bis, possono essere pagate anche in ritardo.
Le nuove scadenze della rottamazione-ter nel decreto Sostegni-bis e le vecchie date di pagamento
Con il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, post conversione in legge (Legge 106/2021) sono state riviste le scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio rispetto all’intervento di proroga di cui al primo decreto Sostegni.
Tale ultimo decreto aveva previsto che non si determina l’inefficacia di tali definizioni agevolate, qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:
- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
In riferimento al saldo e stralcio, le rate 2020 che dovevano essere pagate entro il 31 luglio 2021 sono quelle scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020; quelle da pagare entro il 30 novembre 2021 sono quelle in scadenza al 31 marzo e 31 luglio 2021.
Saltare la scadenze del 31 luglio e del 31 agosto senza conseguenze: l’intervento del decreto Sostegni-bis
Con il decreto Sostegni-bis, post conversione in legge, le suddette scadenze vengono spalmate su un orizzonte temporale più ampio.
Nello specifico, vengono stabilite nuovi termini:
- 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della Rottamazione-ter e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”;
- 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della Rottamazione-ter e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della Rottamazione-ter, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
- 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della Rottamazione-ter e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Attenzione, anche in questo caso valgono i 5 giorni di tolleranza, cosicché, ad esempio, il versamento della rata in scadenza al 31 luglio (cade di sabato, spostato quindi a lunedì) potrà essere effettuato entro il 9 di agosto (i giorni di ritardo si conteggiando da martedì, sabato e domenica si aggiungono).
Sulle rate 2021, entro il 30 novembre 2021, dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Al 30 novembre 2021 scadrà anche la 4° rata della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.