Il soggetto che cessa lo svolgimento della propria attività imprenditoriale è tenuto poi a comunicare all’Agenzia delle Entrate la chiusura della partita IVA.
In alcuni casi, tuttavia, è la stessa Agenzia delle Entrate che provvede alla chiusura d’ufficio della partita IVA senza che sia il contribuente a farlo. Vediamo come e perché.
La chiusura della partita iva per cessazione attività
Chi cessa l’attività e deve chiudere la partita Iva, è necessario che compili il modello AA9/12 (lo stesso utilizzato per l’apertura).
L’invio deve essere fatto entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’attività con le stesse modalità previste per l’inizio attività. In dettaglio, la chiusura della posizione IVA può avvenire presentando il modello AA9/12 con una delle seguenti modalità:
- in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
- in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite
- in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel modello deve essere indicato il codice ATECO dell’attività economica che si intende chiudere.
Quando l’Agenzia delle Entrate chiude d’ufficio la posizione IVA
E’ possibile che, senza che il contribuente lo faccia, l’Agenzia delle Entrate proceda alla chiusura d’ufficio.
In dettaglio la chiusura d’ufficio avviene quando l’Agenzia delle Entrate riscontra che la partita IVA risulta inattiva per tre anni consecutivi.
L’inattività della partita IVA può essere riscontrata, ad esempio, con la mancata presentazione per tre anni di seguito della dichiarazione IVA (Modello IVA) e della dichiarazione dei redditi.
Il contribuente destinatario della chiusura riceve una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate con la quale è informato della chiusura d’ufficio della propria posizione Iva. Ad ogni modo, nel caso non la ritenga corretta, questi, potrà far valere le proprie ragioni rivolgendosi a un ufficio, per fornire la prova della propria qualificazione di soggetto passivo ai fini Iva.
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