Bonus 110, lista completa documenti: sulla carta è facile ma nella pratica?

L’iter burocratico per la cessione del credito alla banca del bonus 110 è ancora tortuoso e il decreto Semplificazioni non ha aiutato in tal senso
3 anni fa
2 minuti di lettura
Lavori 110: esempio pratico di costi massimi che il tecnico può asseverare
Lavori 110: esempio pratico di costi massimi che il tecnico può asseverare

In caso di cessione del credito alla banca del bonus 110 la lista dei documenti richiesti per la pratica è a dir poco lunga e basta un piccolo cavillo per far sì che l’iter si blocchi.

La strada della cessione del credito non è così semplice come si era preventivato dato l’enorme burocrazia che bisogna attraversare per vedersi accreditare i soldi della cessione sul proprio conto corrente.

La semplificazione CILA nel bonus 110

Il decreto Semplificazioni è intervenuto in ambito bonus 110 ma di semplificazione poco o nulla c’è tranne che per l’inizio dei lavori, si stabilisce che, è sufficiente presentare al comune la sola CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata).

Il documento, da presentarsi al comune in cui si trova l’immobile oggetto dei lavori, deve attestare:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (come nel caso di titolo edilizio in sanatoria con riguardo all’edificio per il quale sia stata presentata l’istanza di condono edilizio)
  • ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Di altro, in termini burocratici, il decreto Semplificazioni nessuno snellimento ha portato per il 110.

Documenti preliminari per la cessione del credito

Come noto, il bonus 110, spetta a chi ha sostenuto effettivamente la spesa e che detiene l’immobile, su cui sono fatti i lavori, sulla base di un titolo idoneo. Dunque, i primi documenti richiesti dalla banca in caso di cessione del credito riguardano proprio la titolarità dell’immobile stesso, ossia:

  • certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari se proprietario o nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
  • contratto di locazione/comodato registrato se trattasi di spese sostenute da detentori (locatari, comodatari)
  • certificato dell’anagrafe (se trattasi di spese sostenute dal familiare convivente)
  • documentazione attestante l’assegnazione dell’immobile (se le spese sono sostenute dal coniuge separato)
  • preliminare di acquisto registrato da cui si evinca l’immissione in possesso (nel caso di spese sostenute dal promissario acquirente)
  • dichiarazione di consenso da parte del proprietario all’esecuzione dei lavori (se ad esempio le spese sono sostenute dal locatario, comodatario o promissario acquirente)
  • dichiarazione sostitutiva d’atto notorio in cui si dichiara che le spese per i lavori agevolabili sono a proprio carico e che l’immobile è detenuto al di fuori dell’attività di impresa o di attività professionale

Bonus 110: altri documenti richiesti dalla banca

La banca che acquisisce il credito ha inoltre necessità di verificare gli altri requisiti necessari al beneficiario per godere del bonus 110, come ad esempio il miglioramento della classe energetica a seguito dei lavori; i titoli edilizi; la corrispondenza tra quanto presente negli archivi comunali e quanto, invece, al catasto; l’esistenza dell’edificio oggetto dei lavori; la presenza dell’asseverazione del tecnico (laddove necessaria), ecc.

Quindi, oltre ai documenti di cui al paragrafo precedente, in genere a fronte della cessione del credito da bonus 110, la banca richiede altresì:

  • visura catastale
  • titolo edilizio/autocertificazione di inizio/fine lavori.
  • APE iniziale
  • analisi preventiva e fattibilità che preveda il miglioramento di almeno 2 classi di efficienza energetica o il passaggio alla classe energetica più alta
  • relazione tecnica
  • dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica
  • pratica edilizia
  • preventivi e/o computi metrici
  • comunicazione inzio lavori (in questi casi SCIA)
  • fatture SAL e computi metrici quantità realizzate
  • documentazione fotografica a inizio lavori e SAL
  • asseverazione del tecnico abilitato
  • scheda descrittiva dei lavori
  • APE finale
  • documentazione fotografica a fine lavori
  • ricevuta telematica della comunicazione dell’opzione con il codice identificativo della domanda.

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Il bonus 110 copre anche la ritenteggiatura delle pareti a fine lavori?

Rottamazione-ter, è oggi l’ultima chiamata: cosa rischia chi non paga
Articolo seguente

Stralcio cartelle fino a 5.000: cosa succede se i debiti sono già compresi nella rottamazione-ter?