Il datore di lavoro che assume un lavoratore in stato di disoccupazione può beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti. Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Ciò è consentito grazie ai nuovi contratti di rioccupazione previsti dal decreto Sostegni-bis.
I contratti di rioccupazione
Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, all’art.41, ha introdotto i c.d contratti di rioccupazione.
Nello specifico al comma 1, è disposto che:
in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n.
150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Dunque, tale tipologia di contratto è stato introdotto con l’intento di favorire le assunzioni di disoccupati da parte delle imprese e altri lavoratori in un periodo molto complicato caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, ancora in essere.
L’esonero contributivo
Oltre a quanto appena detto, la nuova tipologia di contratto prevista dal decreto Sostegni-bis, prevede in favore del datore di lavoro un abbattimento dei costi legati alla contribuzione obbligatoria. Sono esclusi dall’esonero i datori di lavoro del settore agricolo e del lavoro domestico.
Tale esonero, riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Attenzione a non confondere tale esonero con quello previsto per le partite iva.
La misura, già autorizzata dall’U.E., opera nei limiti e alle condizioni di cui al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Le regole di applicazione: le prime indicazioni dell’INPS
Con la circolare n° 115 del 02-08-2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’esonero per le assunzioni effettuate con i contrati di rioccupazione.
Ai fini dell’applicazione dell’esonero contributivo disoccupati:
- il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
Non sono da ostacolo eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.