L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche per l’emissione e la ricezione della fattura elettronica relative alle operazioni commerciali effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e quelli residenti nella Repubblica di San Marino.
Sono contenute nel Provvedimento del 5 agosto 2021 firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini.
Il periodo transitorio
Secondo quando previsto dal decreto MEF del 21 giugno 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2021), a decorrere dal 1° luglio 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra gli operatori IVA italiani e quelli della Repubblica di San Marino, la fattura, nonché la nota di variazione, devono essere emesse obbligatoriamente in formato elettronico utilizzando lo SDI (Sistema di Interscambio).
Tuttavia, è previsto un periodo transitorio che va dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022. In tale arco temporale si potrà ancora emettere fattura cartacea (la fattura elettronica resta, in questo periodo, una facoltà).
Resteranno, comunque, fuori dall’obbligo le partite IVA per le quali già per legge è previsto esonero dalla fatturazione elettronica (ad esempio i forfettari e i contribuenti in regime di vantaggio).
Fattura elettronica da e verso San Marino: come funzionerà
In merito al meccanismo di funzionamento, lo SDI in cui viaggiano le fatture elettroniche) trasmette la fattura elettronica all’ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.
L’operatore IVA italiano a sua volta potrà visualizzare telematicamente, attraverso apposito canale reso disponibile dalla stessa Amministrazione finanziaria, l’esito del controllo effettuato. Laddove, entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei 30 giorni successivi emetterà una nota di variazione senza sanzioni e interessi.
Per le cessioni di beni spediti o trasportati da San Marino verso l’Italia accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario allo SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.
Come anticipato in premessa, le regole tecniche per eseguire queste operazioni sono contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021.
Potrebbero anche interessarti: