Il Decreto Semplificazioni ha ridotto la burocrazia per velocizzare l’avvio dei cantieri ammessi al bonus 110. Ma si può cambiare ditta dopo l’approvazione del bonus 110%? Rispondiamo alla domanda.
Lavori con il 110%: dopo l’approvazione del bonus posso cambiare ditta?
Il Decreto Semplificazioni ha ridotto la burocrazia per velocizzare l’avvio delle opere ammesse dal Bonus 110%.
Anche dopo l’approvazione del Bonus 110% è possibile cambiare ditta a meno che non sia stato ceduto il credito alla ditta stessa.
È stata ampliata la categoria dei beneficiari in quanto sono incluse anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per gli interventi realizzati su immobili appartenenti alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
Il Decreto Semplificazioni ha previsto che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non vengono inseriti nel computo della distanza e dell’altezza.
Per dare avvio ai lavori, sarà sufficiente la CILA, a patto che gli interventi vengano descritti in maniera semplice.
Se nel corso d’opera, si debbano apportare modifiche, basterà indicarle a fine lavori come integrazione alla CILA, che non copre i lavori di demolizione e di ricostruzione.
Al termine dei lavori, non è richiesta alcuna segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Inoltre, hanno subito una semplificazione anche i controlli sui lavori.
Lavori con bonus 110% e cessione credito: come funziona?
Il Bonus 110% è fruito come detrazione in dichiarazione dei redditi: viene “rimborsato” sotto forma di detrazione Irpef.
Una opzione disponibile per i contribuenti è lo sconto, anche parziale, in fattura da parte del fornitore, che recupererà sotto forma di credito di imposta.
In alternativa alla fruizione diretta e allo sconto in fattura, i contribuenti possono optare per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Questa opzione richiede una comunicazione telematica e può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento e il secondo ad almeno il 60%.
A chi conviene la cessione o lo sconto? Gli incapienti, cioè i soggetti non tenuti a pagare l’Irpef, perché hanno un reddito troppo basso o chi non ha sufficiente capienza fiscale si trovano impossibilitati a fruire della detrazione.