Lavori con il 110: si può cambiare ditta dopo l’approvazione del bonus?

Ma si può cambiare ditta dopo l’approvazione del bonus 110%? Rispondiamo alla domanda in questa guida di Investireoggi.
3 anni fa
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Il Decreto Semplificazioni ha ridotto la burocrazia per velocizzare l’avvio dei cantieri ammessi al bonus 110. Ma si può cambiare ditta dopo l’approvazione del bonus 110%? Rispondiamo alla domanda.

Lavori con il 110%: dopo l’approvazione del bonus posso cambiare ditta?

Il Decreto Semplificazioni ha ridotto la burocrazia per velocizzare l’avvio delle opere ammesse dal Bonus 110%.

Anche dopo l’approvazione del Bonus 110% è possibile cambiare ditta a meno che non sia stato ceduto il credito alla ditta stessa.

È stata ampliata la categoria dei beneficiari in quanto sono incluse anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per gli interventi realizzati su immobili appartenenti alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Il Decreto Semplificazioni ha previsto che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non vengono inseriti nel computo della distanza e dell’altezza.

Per dare avvio ai lavori, sarà sufficiente la CILA, a patto che gli interventi vengano descritti in maniera semplice.

Se nel corso d’opera, si debbano apportare modifiche, basterà indicarle a fine lavori come integrazione alla CILA, che non copre i lavori di demolizione e di ricostruzione.

Al termine dei lavori, non è richiesta alcuna segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Inoltre, hanno subito una semplificazione anche i controlli sui lavori.

Lavori con bonus 110% e cessione credito: come funziona?

Il Bonus 110% è fruito come detrazione in dichiarazione dei redditi: viene “rimborsato” sotto forma di detrazione Irpef.

Una opzione disponibile per i contribuenti è lo sconto, anche parziale, in fattura da parte del fornitore, che recupererà sotto forma di credito di imposta.

In alternativa alla fruizione diretta e allo sconto in fattura, i contribuenti possono optare per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Questa opzione richiede una comunicazione telematica e può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento e il secondo ad almeno il 60%.

A chi conviene la cessione o lo sconto? Gli incapienti, cioè i soggetti non tenuti a pagare l’Irpef, perché hanno un reddito troppo basso o chi non ha sufficiente capienza fiscale si trovano impossibilitati a fruire della detrazione.

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