In data 20 luglio 2021 sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario è comparsa una nuova sentenza in merito ad un buono fruttifero postale serie AA5. Il motivo del ricorso è sempre lo stesso: il mancato rimborso del titolo per avvenuto termine di prescrizione. Per l’intermediario, infatti, il buono sarebbe scaduto e per risolvere tale spinosa questione ci si è rivolti all’Abf del Collegio di Napoli.
Perché Poste Italiane non ha rimborso il buono fruttifero postale?
Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario spiega che il buono oggetto della diatriba apparteneva alla serie AA3 con durata di 7 anni.
La decisione del Collegio sul bfp
Il Collegio di Napoli ha esaminato a fondo il titolo in esame che apparteneva a tutti gli effetti alla serie AA3. Essa era istituita con DM il 17 ottobre 2021. L’articolo 8 di tale Decreto prevedeva che tale tipologia di buoni fosse liquidata in linea capitale alla fine del settimo anno successivo a quello di emissione. Il termine di scadenza dei titoli, quindi, non aveva alcun riferimento al giorno/data di emissione ma solo all’anno di emissione. Per tale motivo il risparmiatore individuava come temine di scadenza quello dell’anno solare di emissione dei buoni.
Il Collegio di Napoli comunica che il titolo in oggetto era stato emesso in data 21 marzo 2002 per cui il termine di scadenza era il 31 dicembre 2009 mentre quello di prescrizione il 31 dicembre 2019. A tal riguardo la parte ricorrente il ricorso ha presentato la ricevuta di consegna relativa al reclamo presentato in data 31 dicembre 2019 a mezzo di posta elettronica certificata.
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