Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021, ha prorogato al 30 settembre 2021 il termine per aderire al servizio gratuito “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. L’adesione deve essere effettuata direttamente dal contribuente. Ecco in chiaro la procedura da seguire e le tempistiche da rispettare.
La consultazione delle fatture elettroniche
Così come previsto per i titolari di partita Iva, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, anche per i consumatori finali, un servizio gratuito per la consultazione delle fatture elettroniche.
L’adesione può essere effettuata a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 settembre 2021 (periodo transitorio).
Attenzione, in base alla indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate:
- i consumatori che aderiranno all’accordo entro il 30 settembre 2021 vedranno le proprie fatture ricevute emesse nei loro confronti dal 1° gennaio 2019, a meno di revoca;
- al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.
Consultazione fatture elettroniche: c’è tempo fino al 30 settembre
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021 ha prorogato al 30 settembre 2021 il termine per aderire al servizio gratuito “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Il consumatore finale può aderire al servizio, disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi”, accedendo all’area riservata di “Fisconline”. Dalla pagina “La mia scrivania” si clicca sul riquadro “Fattura elettronica – Corrispettivi elettronici” e, nella pagina successiva, appare il box “Le tue fatture”. In quest’ultima pagina bisogna cliccare su “Accedi” e subito dopo su “Aderisci”.
Tramite tale procedura si si potranno consultare le fatture elettroniche ricevute.
I file delle fatture elettroniche e dei relativi dati contenuti, trasmessi tramite il Sistema di interscambio (Sdi), sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati dalla Guardia di finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
Si veda a tal proposito l’art.14 del D.L.124/2019.
È possibile aderire al servizio anche dopo il 30 settembre 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. È sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.