Dopo che l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche per l’emissione e la ricezione della fattura elettronica relative alle operazioni commerciali effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e quelli residenti nella Repubblica di San Marino, arriva anche il codice destinatario, ossia il codice alfanumerico che gli esercenti italiani dovranno indicare nelle fatture emesse verso gli esercenti di San Marino.
Fattura elettronica verso San Marino: le date da ricordare
Ricordiamo che a partire dal 1° luglio 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra gli operatori IVA italiani e quelli di San Marino, la fattura, nonché la nota di variazione, devono essere emesse obbligatoriamente in formato elettronico utilizzando lo SDI (Sistema di Interscambio).
Il legislatore, comunque, prevede un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, in cui è ancora ammesso emettere fattura cartacea (la fattura elettronica resta, in questo periodo, una facoltà).
Dunque, il regime della fatturazione elettronica da e verso San Marino entra in vigore dal 1° ottobre 2021. Sarà facoltativo fino al 30 giugno 2022 ed obbligatorio, invece, dal 1° luglio 2022.
L’obbligo in esame non vale per le partite IVA per le quali il legislatore prevede l’esonero dalla fatturazione elettronica (ad esempio i forfettari e i contribuenti in regime di vantaggio).
Il codice destinatario da utilizzare
Le modalità attuative del nuovo obbligo sono contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021.
In vista del 1° ottobre 2021 è, quindi, definito anche il codice alfanumerico che l’esercente italiano dovrà indicare nell’e-fattura emessa verso un operatore Iva sammarinese. Si tratta del codice “2R4GT08”, il quale, dunque, sulla base di quanto detto nel paragrafo precedente, sarà attivo dal 1° ottobre 2021.
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