Bonus facciate: serve la comunicazione ENEA? Differenze tra detrazione, sconto e cessione

I lavori che influiscono anche dal punto di vista termico, per essere ammessi al bonus facciate devono rispettare determinati requisiti tecnici
3 anni fa
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Bonus facciate 2022 verso l'accordo, a che punto siamo?
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Anche per i lavori che danno diritto al bonus facciate occorre, in alcuni casi, effettuare la comunicazione all’ENEA a fine lavori. Vediamo quando.

Detrazione, sconto o cessione del credito

Il bonus facciate si concretizza in una detrazione fiscale del 90% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte di interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del comune oppure in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Per ora l’agevolazione spetta con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021. Inoltre, il legislatore prevede la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il bonus facciate con risparmio energetico

La normativa di riferimento prevede che i lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus.

In dettaglio è richiesto che:

  • devono essere rispettati i requisiti indicati nel D.M. 26 giugno 2021.
  • i valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020
  • i valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26 giugno 2015, devono essere:
    • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020
    • inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Inoltre occorre rispettare, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

La comunicazione all’ENEA

Laddove i lavori che danno diritto al bonus facciate soddisfano i requisiti di cui al paragrafo precedente occorre effettuare la comunicazione all’ENEA della scheda descrittiva redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Tale comunicazione è da farsi entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo degli interventi attraverso il portale https://detrazionifiscali.enea.it/.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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