Niente sanzioni per il contribuente che ha richiesto il contributo a fondo perduto ma che dopo alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle entrate è stato costretto a restituirlo. In sintesi, è questo il contenuto del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta 581 dell’8 settembre.
La risposta n° 581 dell’8 settembre
La risposta n° 581 di ieri prende spunto da apposita istanza di interpello.
Nello specifico, l’istante ha inoltrato richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” a favore dei titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (articolo 1, Dl n. 41/2021).
La somma gli è stata regolarmente accreditata il 27 aprile.
Successivamente l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5 del 14 maggio 2021, ha chiarito che nella determinazione del fatturato 2019, rilevante ai fini dell’indennizzo, non doveva essere considerato, come fatto invece dall’istante, il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa.
Da qui, l’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per conoscere l’entità delle somme da versare.
Il contribuente intende restituire la somma indebitamente ricevuta e i relativi interessi, ma ritiene di non dover versare anche le sanzioni visto che la richiesta del contributo era stata correttamente presentata in base alla normativa e l’Agenzia, al momento dell’inoltro dell’istanza, non aveva ancora precisato che i valori dell’estromissione dell’immobile non dovevano essere conteggiati.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate riprende i chiarimenti forniti con la circolare n° 25/e 2020.
La circolare n. 25/2020 ha specificato, a proposito del cfp previsto dal Dl “Rilancio”, che, come stabilito dalla Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, legge n. 212/2000) le sanzioni non sono dovute in presenza di obiettive condizioni di incertezza sull’applicazione della norma. Niente sanzioni, chiarisce ancora la circolare, anche se il contribuente scopre di aver ricevuto indebitamente il contributo soltanto dopo la pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare n.
Nel presupposto, quindi, che l’errore del contribuente sia solo quello di aver incluso nel fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se stesso (trattandosi di una ditta individuale), l’amministrazione ritiene che, in applicazione dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, l’istante possa restituire il contributo comprensivo di interessi ma senza sanzioni.
Per il versamento spontaneo dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- 8077 in riferimento al contributo indebitamente percepito, e
- 8078 con riferimento ai relativi interessi.