Il 730-2021 deve essere presentato entro il 30 settembre. Se il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, ad esempio non ha inserito un reddito, deve provvedere al più presto a correggere la dichiarazione presentata in precedenza.
Ecco come correggere il 730 senza troppi aggravi d’imposta.
Il 730/2021 infedele: la mancata indicazione di un reddito
Eventuali errori presenti nel 730/2021 potrebbero configurare la violazione di infedeltà dichiarativa.
Affinché si possa parlare di infedeltà dichiarativa le violazioni commesse devono essere relativi ad errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni.
Per intenderci, sono tali (Fonte circolare Agenzia delle entrate, n°42/e 2016):
- l’omessa o errata indicazione di redditi;
- l’ esposizione di indebite detrazioni di imposta;
- l’ esposizione di indebite deduzioni dell’imponibile.
Se dall’integrazione effettuata emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
La sanzione sull’imposta e gli interessi nonchè le riduzioni da ravvedimento, vanno calcolate prendendo a riferimento la scadenza originaria del versamento delle imposte ossia il 30 giugno, c.d. tax day.
I rimedi al 730 infedele: come si correggono gli errori commessi nel 730?
Un 730 infedele può essere sanato solo con un modello Redditi.
A tal proposito il modello Redditi può esser presentato:
- entro il 30 novembre 2020 (correttiva nei termini);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa),
- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata (dichiarazione integrativa – art.2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
Se il modello Reddito a correzione del 730 è presentato entro il prossimo 30 novembre: nessuna sanzione è dovuta per l’infedeltà dichiarativa e sono dovuti solo la sanzione del 30% e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta.
Da qui, con modello Redditi entro 90 gg dal 30 novembre, il contribuente dovrà versare: la sanzione di euro 250 (art.8, c.1 D.Lgs 471/1997-errori contenuto dichiarazione) ridotta in ravvedimento ad 1/9, ossia euro 27,78, più la sanzione ravvedibile, per omesso versamento, ossia il 30% ridotto a secondo di quando avviene il pagamento.
Attenzione, trascorsi 90 giorni si configura la c.d. infedeltà dichiarativa.
In tale caso, il contribuente verserà: la sanzione ravvedibile pari al 90% per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Tale sanzione assorbe anche quella del 30% per omesso versamento. Attenzione, se non sono dovute imposte si applica la sanzione di cui all’art.8 relativa ad errori di contenuto della dichiarazione (vedi sopra).