Stop al pagamento del canone RAI: occorre comunicare la morte dell’intestatario o si aggiorna in automatico?

Il decesso dell’intestatario dell’utenza elettrica pone l’erede nella condizione di dover eseguire determinati adempimenti in merito al canone RAI
3 anni fa
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Canone rai
Foto © Licenza Creative Commons

Quando si verifica il decesso di un abbonato RAI, lo stop del pagamento del canone non è automatico. Sono gli eredi a dover intervenire per interrompere il pagamento. Occorre, comunque, distinguere a seconda del caso che viene a verificarsi.

Vediamo in dettaglio.

Come evitare l’addebito del canone RAI in fattura

Dobbiamo riepilogare, in primis, come oggi è pagato il canone RAI. A partire dall’anno 2016, la tassa per il possesso del televisore è versata con addebito diretto nella fattura dell’utenza elettrica domestica residenziale (tipo D2).

Dal citato anno, infatti, vale la presunzione che chi è intestatario della citata tipologia di utenza si presume anche possessore di TV in casa.

Laddove, il cittadino, nonostante intestatario di utenza elettrica tipo D2, non possieda nessun televisore, questi può evitare l’addebito del canone RAI inviando all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di non detenzione (compilando il quadro A del modello).

Si tenga inoltre presente che il canone RAI è dovuto una sola volta l’anno per ciascuna famiglia anagrafica (indipendentemente dal numero di televisori posseduti). Quindi, se, ad esempio, marito e moglie sono intestatari, ciascuno di essi, di utenza elettrica residenziale, il canone deve essere pagato una sola volta. In tal caso per evitare che la tassa sia addebitata sia sull’utenza del marito che su quella della moglie occorre presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B (indicando il codice fiscale di colui sulla cui utenza si vuole sia addebitato il canone).

Le regole in caso di decesso

Laddove l’intestatario di una utenza elettrica domestica residenziale dovesse decedere, lo stop dell’addebito del canone RAI sulla bolletta riferita a tale utenza non è automatico. Infatti, vale quanto segue:

  • se l’erede non è intestatario di altra utenza elettrica residenziale domestica e nella casa della persona deceduta non è più presente la TV, l’erede stesso può presentare all’Agenzia delle Entrate,  il modello di dichiarazione sostitutiva compilando il quadro A
  • laddove l’erede è intestatario di altra utenza elettrica residenziale domestica, questi può presentare il modello di dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B(in questo modo evita che il canone RAI sia addebitato su entrambe le utenze)
  • se l’erede non è intestatario di altra utenza elettrica residenziale domestica ed esegue la voltura dell’utenza elettrica intestandola a se stesso (e la TV è presente nella casa del deceduto), nulla occorre fare poiché il canone continuerà ad essere regolarmente addebitato in bolletta
  • infine se l’erede chiede la cessazione del contratto di utenza elettrica intestato al deceduto, nessun adempimento occorre effettuare.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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