In ambito IMU, il comune non può stabilire l’esenzione completa per l’immobile ceduto in comodato al figlio. Ciò, in quanto, a livello legislativo questa possibilità non è più prevista.
Lo chiarisce il MEF nel documento di prassi del 20 settembre 2021 dove sono affrontati una serie di casi su cui sono fornite importanti precisazioni.
Il comune non può stabilire assimilazione ad abitazione principale
Il caso affrontato è quello di comune il quale nella propria delibera IMU stabiliva l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli e viceversa), che la utilizzino come abitazione principale.
Disponendo l’assimilazione, dunque, ciò si traduceva nell’esenzione completa dal tributo laddove l’immobile oggetto di comodato fosse di categoria catastale non di lusso (ossia diversa da A/1, A/8 ed A/9) o nella determinazione dell’IMU con applicazione di aliquota agevolata e della detrazione d’imposta pari a 200 euro, nel caso di immobile di categoria di lusso.
Per il MEF tale assimilazione non è ammessa, in quanto, il legislatore, a partire dal 2016, non ammette più la possibilità per i comuni di deliberare in merito. Lo stesso MEF ricorda che, per l’IMU, oggi, la legge prevede, per le case concesse in comodato tra genitori e figli solo uno sconto del 50% e laddove siano rispettati determinati requisiti. Tale possibilità di sconto, dunque, non deve essere nemmeno prevista dalla delibera comunale IMU in quanto è stabilito a livello legislativo.
Sconto IMU per la casa data in comodato ai figli
Il legislatore concede, oggi, l’abbattimento pari al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. categorie di lusso), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ossia dal genitore al figlio o viceversa) a condizione che:
- il comodatario, ossia chi riceve l’immobile in comodato, lo destini a propria abitazione principale
- il contratto di comodato sia regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate
- il comodante, ossia chi concede l’immobile in comodato, possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato (oppure possieda oltre a quest’ultima, solo un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Ai fini dell’applicazione di detta agevolazione le citate condizioni devono verificarsi congiuntamente.
Si tenga inoltre presente che essendo l’IMU dovuta in base alla percentuale ed ai mesi di possesso nell’anno (computando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni), ne consegue che l’agevolazione in commento si applicano solo in funzione della percentuale e mesi di possesso dell’anno in cui sono verificate le suddette condizioni.
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