Ai fini della verifica dei limiti di spesa per gli interventi ammissibili al Bonus 110, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari, o la suddivisione di un’unità immobiliare, si dovranno considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze, e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Rispondiamo al quesito di un lettore di Investire Oggi:
“Egr. dr.ssa Alessandra De Angelis, sono proprietario di un casolare in agro di Mirabella Eclano (AV) inizialmente era rappresentato in catasto con tre distinte particelle e classe A5.
Nel 2015 ho accorpato le vecchie particelle in una unica e nuova particella catastale con classe F2. Ora intendo usufruire delle agevolazioni previste con il Superbonus 110%/Ecobonus /Sisma Bonus ecc. Per le agevolazioni di che trattasi quali condizioni vanno valutate le vecchie particelle o quella nuova? Posso procedere alla rimodulazione e riportare “ab origine” la particella creata nel 2015?”.
Bonus 110 e limiti di spesa: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Per rispondere al quesito posto dal lettore richiamiamo come fonte la risposta all’interpello n. 568/2021.
Nella risposta, l’Agenzia ha analizzato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, e successivamente, anche dal DL 6 maggio 2021, n. 59 e dal DL 31 maggio 2021, n. 77, precisando che il Bonus 110 si applica anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Come spiegato dal lettore sono state accorpate tre distinte particelle classe A5 (categoria catastale soppressa), ovvero unità immobiliari che appartengono a fabbricati che hanno delle caratteristiche costruttive e delle rifiniture di basso livello in un’unica e nuova particella catastale con classe F2 (unità collabenti, priva di rendita catastale).
Il lettore intende usufruire delle agevolazioni previste con il Superbonus 110%/Ecobonus /Sisma Bonus e ci chiede se vanno valutate le vecchie particelle o quella nuova.
Come già detto all’inizio ai fini della verifica del limite di spesa per gli interventi ammissibili al superbonus, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari, si devono considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Tuttavia, bisogna anche considerare il fatto che la classe A5 da qualche anno è stata formalmente soppressa e i fabbricati sono stati riportati alla categoria catastale A4.
La classe A5 è stata soppressa perchè non in grado di rappresentare le minime condizioni reputate fondamentali per intendere una categoria abitativa.
Nel 2015 il lettore spiega di aver accorpato le vecchie particelle in una unica e nuova particella catastale con classe F2, ovvero “unità collabenti”.
Si tratta di una categoria che riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, unità immobiliari fatiscenti.
La Circ. Ag. Territorio 09/07/2010, n. 2 ha chiarito che sono esclusi dalla dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie i fabbricati iscritti in Catasto come “unità collabenti”, in quanto non più abitabili o servibili all’uso cui sono destinati.