Si al cumulo tra superbonus ed ecobonus. Il fatto che il contribuente stia beneficiando dell’ecobonus, non è da ostacolo all’effettuazione di nuovi interventi ammessi al superbonus. Nello specifico, un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate se sostituendo un vecchio generatore, installato nel 2016, con uno nuovo sempre a condensazione (G3), possa continuare a beneficiare della detrazione del 65% (ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire del 110% su quello nuovo.
L’Agenzia ha dato parere positivo con la risposta n° 672/2021.
La risposta n° 672/2021
La riposta n°672/2021 prende spunto da specifica istanza di interpello.
Un contribuente, è proprietario di un appartamento posto all’interno di un edificio composto da tre appartamenti, ognuno intestato ad un soggetto diverso.
A breve, l’edificio sarà oggetto dei seguenti lavori: coibentazione delle strutture opache, cambio dei serramenti, nuova installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e installazione di sistemi BACS”.
L’istante, dopo aver precisato che si sono verificati tutti i requisiti per accedere al Superbonus, chiede di sapere:
- se anche la misura relativa all’intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022;
- se sostituendo il vecchio generatore (G2), installato nel 2016, con uno nuovo sempre a condensazione (G3) possa continuare a beneficiare della detrazione al 65 per cento (ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire della detrazione del 110 per cento su quello nuovo (cumulo tra superbonus ed ecobonus);
- quale sia il massimale per la rimozione e smaltimento dell’amianto.
Il parere dell’Agenzia delle entrate: si al cumulo tra Superbonus ed ecobonus
In merito al 1° quesito sulla proroga del superbonus , l’Agenzia delle entrate conferma che la proroga al 30 giugno 2022 riguarda anche l’intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo.
Sul 2° quesito, cumulo Superbonus ed ecobonus, la risposta è affermativa. Infatti, L’Agenzia riprende quanto chiarito con la circolare n. 30/2020, nella quale ha specificato che:
in assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell’ecobonus …, nel rispetto di ogni limite e condizione previsti dalla normativa agevolativa di riferimento(..).
Pertanto, il contribuente potrà continuare a fruire dell’ecobonus sul vecchio generatore e del Superbonus sul nuovo.
In merito alle spese di rimozione dell’amianto, l’Agenzia delle entrate, li considera quali interventi connessi alla realizzazione dei lavori che beneficiario del superbonus 110%. Dunque, agevolabili. A condizione tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. A tal proposito l’amministrazione sottolinea che tali condizioni devono essere attestate dal competente tecnico abilitato, insieme alla verifica della rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (decreto “requisiti”), e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.