L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 684 del 7 ottobre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus 100% per interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il quesito del contribuente
L’Istante è comproprietaria di un edificio che, a seguito dello smottamento del terreno su cui era costruito, è stato demolito. L’Istante vorrebbe procedere con la ricostruzione dell’immobile con un incremento del 20 per cento della superficie, consentendo la realizzazione di due unità immobiliari.
Ciò premesso, l’Istante chiede all’Agenzia delle entrate se con gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico possa fruire del superbonus 110% anche per la parte di superficie incrementata.
Superbonus 110%, l’Ecobonus non si applica alla parte eccedente il volume
L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito negativo.
Gli interventi edilizi da eseguire devono essere inquadrati nella categoria della “ristrutturazione edilizia” e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Ciò premesso, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che “a differenza del ‘Supersismabonus’ la detrazione fiscale legata al ‘Super ecobonus’ non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam”.
Il contribuente, spiega l’Agenzia delle entrate, “ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi”.
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